Adozione del convivente e diritto positivo: un matrimonio impossibile

Adozione del convivente e diritto positivo: un matrimonio impossibile
14 Settembre 2017: Adozione del convivente e diritto positivo: un matrimonio impossibile 14 Settembre 2017

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto in “Familia – Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa” 2017, 251.

Questo studio evidenzia come, con la sentenza n. 268/2016, il Tribunale per i Minorenni di Milano abbia disatteso l’interpretazione dell’art. 44, lettera d) della legge n. 148/1983 che era stata accolta dalla Cassazione civile (con la sentenza n. 12962/2016), secondo la quale l’adozione in “casi speciali” potrebbe riguardare non solo i minori il cui affidamento sia impossibile per ragioni “di fatto”, ma anche quelli per i quali sussista l’”impossibilità di diritto di procedere all’affidamento”.

Secondo i Giudici minorili ambrosiani, invece, l’art. 44, lettera c) deve interpretarsi nel senso che l’”adozione semplice” sia possibile solo nei casi in cui, pur essendo il minore idoneo all’affidamento preadottivo, non sia stato concretamente possibile disporre quest’ultimo.

Conseguentemente non è possibile l’adozione del minore da parte del convivente del genitore, essendo questa peraltro riservata solo al coniuge di quest’ultimo, per espresso disposto dell’art. 44, lettera b).

Questo orientamento è indubbiamente condivisibile sulla base tanto dell’interpretazione logica, quanto di quella letterale e sistematica delle disposizioni enunciate dall’art. 44, in materia di adozione “semplice”.

Inoltre, la nozione stessa di “impossibilità di diritto”, impiegata dalla Cassazione per motivare il diverso orientamento anzidetto, appare intimamente irrazionale e tale da produrre effetti pratici paradossali.

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