Antifrode r.c. auto: per la Cassazione civile nulla può il modulo CAI se i fatti dimostrano che l’incidente non può essersi verificato

Antifrode r.c. auto: per la Cassazione civile nulla può il modulo CAI se i fatti dimostrano che l’incidente non può essersi verificato
02 Aprile 2019: Antifrode r.c. auto: per la Cassazione civile nulla può il modulo CAI se i fatti dimostrano che l’incidente non può essersi verificato 02 Aprile 2019

Con la sentenza n. 8451/2019 pubblicata il 27.3.2019 la Cassazione civile torna su un tema di cui si era già occupata, decidendo il ricorso di un preteso danneggiato che censurava la sentenza del Tribunale di Siracusa confermativa del rigetto della sua domanda di risarcimento perché, tenendo conto delle risultanze di una consulenza d’ufficio ricostruttiva, di cui non aveva però condiviso le conclusioni, aveva escluso che potesse essere avvenuto un urto tra i veicoli asseritamente coinvolti nell’incidente stradale riferito dal ricorrente.

Il ricorrente, fra l’altro, lamentava che, così facendo, il Tribunale avesse disatteso “la presunzione di cui all'art. 143 cod. assicurazione” relativa al modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, “all'uopo utilizzando le risultanze istruttorie, ed in particolare della disposta CTU”.

La Corte respinge tale censura rammentando la propria giurisprudenza secondo la quale "in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio" (Cass. civ nn. 15881/2013, 21161/2013, 4010/2018).

Ed in particolare, la Cassazione ricorda i propri precedenti secondo i quali “è stata fatta salva… la possibilità per l'adito giudicante di accertare "che la dichiarazione resa [...] nel modulo di contestazione amichevole di incidente" sia "incompatibile con la dinamica del sinistro", e ciò proprio in base ad elementi come quelli valorizzati, nella specie, dalla sentenza impugnata, ovvero, "alla luce dell'entità dei danni riportati" dal veicolo dell'attore, "della situazione dei luoghi", nonché "della mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente" antagonista. Difatti, la verifica di tale "incompatibilità logica" - secondo questa Corte - "si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria" contenuta nel "CID", fermo, peraltro, restando (essa precisa) che essa resterebbe "oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte"”.

In proposito la sentenza sottolinea che “tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro" (così, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 aprile 2018, n. 13951, non massimata), ovvero proprio taluno degli elementi valorizzati dalla sentenza sottoposto al vaglio di questa Corte”.

Per sintetizzare, il modulo CAI “a due firme” non vale nemmeno a fondare una presunzione semplice nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno e di quest’ultimo in quanto suo litisconsorte necessario (giurisprudenza costante (SS.UU. n. 10311/2006 e successiva), ma è solo “liberamente valutabile” dal Giudice, con la conseguenza che non può esserle attribuita alcuna valenza probatoria quando le risultanze istruttorie, tale le quali (tipicamente) l’accertata incompatibilità dei danni dei veicoli coinvolti, dimostrino che il sinistro stesso non può esser avvenuto.

In altri termini, nulla può il modulo CAI quando le risultanze istruttorie escludono l’accadimento dell’incidente.

La sentenza aggiunge che “messa in dubbio dal giudice di merito la stessa esistenza del sinistro [e cioè che vi sia stato uno “scontro di veicoli”] (affermando la sentenza impugnata che "alla luce di tutti gli elementi emersi la sentenza di primo deve essere confermata non essendo stato provato che un sinistro vi sia stato"), neppure può porsi in astratto la questione dell'art. 2054, comma 2, cod. civ.”.

 

Altre notizie