Danno alla persona causato dalla caduta del carico, responsabilità (extracontrattuale) del caricatore ed onere della prova

Danno alla persona causato dalla caduta del carico, responsabilità (extracontrattuale) del caricatore ed onere della prova
01 Luglio 2019: Danno alla persona causato dalla caduta del carico, responsabilità (extracontrattuale) del caricatore ed onere della prova 01 Luglio 2019

Le cause del nostro studio

La controversia decisa dalla sentenza n. 1224/2018 del Tribunale di Treviso riguardava la domanda di risarcimento danni che un dipendente di una ditta di autotrasporto aveva proposto contro una società, cliente di quest’ultima, che aveva stivato un carico di pannelli di metallo, a suo dire con modalità inadeguate, nel cassone dell’autocarro da lui condotto, sì che uno di questi, durante le operazioni di scarico, era caduto, attingendolo alla gamba destra, cagionandogli delle lesioni.

Il fulcro della decisione ha riguardato la ripartizione dell’onere della prova e la prova testimoniale dedotta dall’attore, che il Tribunale aveva escluso.

Per il primo aspetto decisivo era il rilievo per cui “nel caso di specie il comportamento che l’attore contesta alla convenuta, in relazione al proprio infortunio, rientra nel novero dei comportamenti generatori di un titolo di responsabilità extracontrattuale”, perché “gli obblighi reciprocamente gravanti sul vettore e sul mittente/caricatore in base al contratto di trasporto di merci sono infatti obblighi funzionali alla salvaguardia del carico rispetto al destinatario della merce e rispetto alla sicurezza della circolazione stradale”.

A questa constatazione seguiva quella per cui “nella responsabilità extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso, ma finanche la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale)”.

Con la conseguenza che, in concreto, “il principale punto controverso della causa riguarda dunque la contestabilità o meno, al mittente/caricatore, di un negligente carico della merce”, questione in ordine alla quale l’onere della prova incombesse all’attore.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che costui “che ne aveva l'onere, non abbia fornito la prova puntuale delle colpevoli modalità di carico siccome allegate”.

A questo proposito la sentenza ha confermato quanto aveva disposto l’ordinanza emessa dal Giudice sulle istanze istruttorie dedotte dalle parti, che aveva escluso la prova testimoniale attorea per difetto di concludenza sul punto.

Osserva, infatti, il Tribunale che i capitoli di prova formulati dall’attore erano diretti a provare le “precise modalità” con le quali erano stati stivati ed assicurati i pannelli metallici in occasione del viaggio durante il quale si era verificato l’infortunio dell’attore, bensì “delle prassi di carico” che sarebbero state seguite dalla società convenuta in situazioni analoghe, con conseguente, indefettibile “genericità” della prova richiesta.

Ed “invero, gli unici capitoli di prova circostanziati… riguardano ciò che avvenne dopo la presa in consegna della merce e ciò che avvenne durante lo scarico”, circostanze queste però irrilevanti ai fini di dimostrare la responsabilità della società convenuta.

Né la prova anzidetta potrebbe reputarsi integrata in virtù del principio del “più probabile che non”, come sosteneva l’attore, perché “al giudizio di inadeguatezza dell’imballo si può pervenire solo se prima si sia provato, con onere totalmente a carico dell’attore, che i pacchi avrebbero dovuto essere imballati in un certo modo ed invece lo furono in un altro”, ciò che invece non era avvenuto.

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