Danno da fermo tecnico? Risarcibile solo se provato!

Danno da fermo tecnico? Risarcibile solo se provato!
01 Luglio 2019: Danno da fermo tecnico? Risarcibile solo se provato! 01 Luglio 2019

Con l’ordinanza n. 9348/2019 del 4.4.2019 la Terza Sezione della Cassazione ha consolidato l’orientamento della Suprema Corte in tema di danno da fermo tecnico che va ormai consolidandosi dopo un lungo periodo di incertezza.

Come ricorda la predetta ordinanza, infatti, nel passato alcune decisioni avevano ritenuto che il “danno da fermo tecnico” fosse “liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato — in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le pronunce più recenti espressione di tale indirizzo cfr. Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215)”.

Al contrario, altre pronunce “ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820)”.

E’ quest’ultimo l’orientamento ormai consolidatosi (Cass. civ. nn. 15089/2015, 20620/2015, 13718/2017), in sintonia col generale indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale deve negarsi in radice la sussistenza di danni in re ipsa.

Secondo quest’ultimo “l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni [è] un danno che deve essere allegato e dimostrato”, con la conseguenza che “la prova del danno non [può] consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo”, occorrendo invece “fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”.

L’ordinanza ha così riassunto gli argomenti che militano a favore di questa opinione:

a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. 04/12/2018, n.31233)

b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698).

c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., possono essere sospese (su richiesta del danneggiato); 

d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo”.

Poiché la sentenza impugnata si era attenuta a tali criteri di giudizio, il ricorso che il danneggiato aveva proposto contro di essa è stato rigettato.

Per un approfondimento in materia, si veda: GIAMPAOLO MIOTTO, Il danno da “fermo tecnico” e la genesi del danno risarcibile nella giurisprudenza, in La Responsabilità civile 2012, 852.

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