Dibattimento: il falso testimone non va mai interrotto durante il suo esame

Dibattimento: il falso testimone non va mai interrotto durante il suo esame
20 Maggio 2019: Dibattimento: il falso testimone non va mai interrotto durante il suo esame 20 Maggio 2019

Con la sentenza n. 9278/2019, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di esame testimoniale e falsità della testimonianza.

Nel caso di specie una maitresse veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui all’art. 600 bis c.p. (induzione alla prostituzione minorile) e artt. 3 e 4 l. 58/1975 (c.d. Legge Merlin).

Nel corso del dibattimento veniva escussa la minore persona offesa, ma il suo esame veniva interrotto dai giudici, appalesandosi la falsità delle sue dichiarazioni.

Ella, pertanto, non veniva più sottoposta a controesame da parte dei difensori dell’imputata e non veniva più sentita nell’arco della fase istruttoria.

L’imputata, condannata in primo grado con sentenza poi confermata anche in appello, proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre, la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sospensione del corso dell’esame testimoniale della parte offesa.

In particolare, la ricorrente censurava il fatto che la Corte di assise di Napoli, interpretando erroneamente l’art. 63 c.p.p., avesse interrotto l’esame della persona offesa, ritenendola un teste falso, con trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.

La Corte di Assise di appello, poi, aveva rigettato il motivo di gravame sul punto, con motivazione illogica, rilevando che la deposizione della teste era oggettivamente falsa, ovvero la stessa aveva dichiarato di aver saputo della data di celebrazione del processo sei mesi prima, quando, invece, il rinvio all’udienza, dove la stessa era stata sentita, era avvenuto quattro settimane prima.

L’esame della persona offesa, quindi, non poteva essere interrotto ed, anzi, con il contro esame della difesa la teste avrebbe potuto chiarire la difformità delle sue precedenti dichiarazioni ai Carabinieri in sede di denuncia, con quelle (pienamente assolutorie nei confronti della ricorrente) del dibattimento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso relativamente alla interruzione dell’esame testimoniale della parte offesa.

I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, ricordato che “l’art. 63, del codice di rito prevede, nelle ipotesi di dichiarazioni del teste dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’interruzione dell’esame per la nomina di un difensore, ma non già la cessazione dell’esame in assoluto, senza la conclusione della testimonianza. Inoltre nel caso in giudizio la teste è stata ritenuta palesemente falsa solo su una questione esterna alla vicenda dell’imputazione (la conoscenza della data di fissazione dell’udienza) e, quindi, a maggior ragione risulta ingiustificata, ed illegittima, l’interruzione definitiva del suo esame senza consentire alla difesa la conclusione del controesame”.

Inoltre, la falsità di un teste, peraltro solo al fine della trasmissione della notizia al P.M., può essere valutata solo alla fine del processo, non prima.

Ne consegue che la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all’altro materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disciplinato ai sensi dell’art. 500 c.p.p., comma 4”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto:

"In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l’esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l’interruzione dell’esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell’imputato".

La sentenza, pertanto, è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte di Assise di appello di Napoli.

 

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