Gli interessi moratori ex art 1284, comma IV, c.c. sono sempre dovuti in ipotesi di condanna al pagamento degli interessi legali

Gli interessi moratori ex art 1284, comma IV, c.c. sono sempre dovuti in ipotesi di condanna al pagamento degli interessi legali
05 Dicembre 2018: Gli interessi moratori ex art 1284, comma IV, c.c. sono sempre dovuti in ipotesi di condanna al pagamento degli interessi legali 05 Dicembre 2018

L’art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 ha introdotto, il quarto comma dell’art 1284 cc, secondo il quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Con una recente sentenza, il Tribunale di Padova ha confermato che “in materia di interessi legali ai sensi dell’art. 1284, comma IV, c.c., la liquidazione degli interessi ‘maggiorati’ non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali” (Tribunale di Padova, sentenza 15 ottobre 2018).

Nel caso di specie, il Tribunale di Padova aveva condannato un istituto di credito “al pagamento dell’importo capitale oltre gli interessi legali” in favore di una correntista.

La Banca, tuttavia, aveva omesso il pagamento del dovuto in favore di quest’ultima.

La creditrice, quindi, aveva provveduto a notificare la sentenza munita di formula esecutiva, unitamente all’atto di precetto, intimando il pagamento dell’importo capitale maggiorato degli interessi legali ex art 1284, comma primo, c.c., dal dì del dovuto al giorno antecedente la notificazione dell’atto di citazione, e degli interessi moratori ex art 1284, quarto comma, c.c., dal giorno della domanda giudiziale all’effettivo soddisfo.

La banca aveva proposto opposizione a precetto, sostenendo che “l’intimante richiede gli interessi legali maturati al tasso moratorio ex art 1284, comma quarto, c.c., plasmando a proprio piacimento il titolo esecutivo conseguito”.

Il Tribunale di Padova ha respinto l’opposizione, affermando che “il dettato normativo novellato è chiaro ed univoco, prevedendo due diversi saggi di interessi denominati, sia al primo comma che al quarto comma, legali. Il saggio degli interessi legali è quello previsto dal decreto del Ministro del Tesoro (comma primo), ma dal momento in cui è proposta domanda giudiziale tale saggio è parificato al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti commerciali”.

Pertanto, per il Tribunale di Padova, la creditrice opposta “non è incorsa in alcun errore”, ma ha legittimamente applicato il saggio degli interessi legali (moratori), come previsto dal quarto comma dell’art 1284 cc, sussistendone i presupposti.

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