Il Tribunale di Pordenone riconosce l’assegno di mantenimento all’“unionista”

Il Tribunale di Pordenone riconosce l’assegno di mantenimento all’“unionista”
13 Maggio 2019: Il Tribunale di Pordenone riconosce l’assegno di mantenimento all’“unionista” 13 Maggio 2019

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, con l’ordinanza in data 13.03.2019, si è occupato dello scioglimento dell’unione civile tra Tizia e Caia.

All’udienza presidenziale, preso atto che “le parti … non intend[evano] pervenire ad un accordo”, ha ritenuto che fosse “del tutto improprio e non applicabile, neppure per analogia, un provvedimento che autorizz[asse] le parti a vivere separate e scio[gliesse] la comunione delle unioniste (manca nella legge istitutiva delle unioni civili il richiamo all'art. 2 L. 55/15)”.

Tanto premesso, il Giudice ha, tuttavia, riconosciuto a Tizia un assegno di mantenimento, in base a plurime ragioni.

Anzitutto, per l’opportunità di “applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato, all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile”.

Inoltre, ha rilevato come nel caso di specie fosse “assolutamente pacifico lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti”.

Ed ha sottolineato che tale squilibrio, risultante dalle “dichiarazioni dei redditi depositate” e dalla “ricostruzione dei rispettivi patrimoni come lealmente tratteggiati dalle parti nel corso dell'udienza”, “per quanto in misura marginale, appar[iva], allo stato, riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti”.

A tale scopo il Giudice ha valorizzato “anche la fase di convivenza ‘di fatto’ prima della celebrazione dell'unione civile”, in quanto “detta fase pregressa … è assolutamente identica alle modalità di gestione dell'unione civile post celebrazione” e “la coppia solo con la promulgazione della legge Cirinnà ha potuto ‘legalizzare’ il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di ‘matrimonio’”.

In particolare, ha precisato che era “altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio già nell'autunno del 2013, [fossero] state adottate dalla signora (omissis...) decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (omissis...) piuttosto che (omissis...), ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il trasferimento da (omissis...) a (omissis...) per almeno due volte al giorno”.

Ciò che l’ha portato ad affermare come “in relazione a scelte riconducibili alla vita comune, … la signora (omissis...) [avesse] costituito un nuovo proprio centro di interessi in Pordenone ed [avesse] rinunciato, per le ragioni sopra esposte, ad una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale”.

Riconosciuto l’an debeatur, con riferimento alla “quantificazione dell'assegno” il Giudice ha osservato che “non [poteva] ignorarsi che il rapporto tra le due partner [fosse] durato un quinquennio e che … non [sembravano] emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell'assegno dovuto alla signora” e che sussisteva “senz'altro un effetto perequativo per perdita di chance”, cui dovevano aggiungersi “anche gli effetti fiscali favorevoli per colei che sarà tenuta al versamento di un assegno e sfavorevoli per chi lo riceve”, nonché il fatto che “la signora (omissis...) occup[ava] ancora l'abitazione condivisa all'epoca della relazione”.

In base a tali considerazioni, il Giudice ha così ritenuto “equo e proporzionale fissare in Euro 350,00 mensili l'importo provvisorio dell'assegno posto a carico della signora Caia ed in favore della signora Tizia …, con decorrenza marzo 2019, il giorno 27 di ogni mese ed in forma tracciabile, con rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni degli indici ISTAT se in aumento (primo aggiornamento automatico marzo 2020)”.

All’esito dell’udienza presidenziale, il Giudice, con separata ordinanza, ha, quindi, convocato le parti per la fase contenziosa.

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