Il Tribunale di Treviso va controcorrente: nessuna responsabilità della clinica privata se il danno è causato da un medico che ha contrattato direttamente col paziente

Il Tribunale di Treviso va controcorrente: nessuna responsabilità della clinica privata se il danno è causato da un medico che ha contrattato direttamente col paziente
01 Luglio 2019: Il Tribunale di Treviso va controcorrente: nessuna responsabilità della clinica privata se il danno è causato da un medico che ha contrattato direttamente col paziente 01 Luglio 2019

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 914/2019 si è consapevolmente e motivatamente discostato dalla giurisprudenza dominante (es.: Cass. civ. n. 18610/2015, Trib. Mantova 1.3.2018, n. 163, Trib. Catania 27.4.2018, n. 1866), secondo la quale la struttura sanitaria privata risponde dei danni causati dal medico che, pur avendo concluso direttamente col paziente un contratto di prestazione d’opera professionale, abbia eseguito un trattamento terapeutico o un intervento chirurgico presso di essa, avvalendosi delle sue prestazioni accessorie (alberghiere, infermieristiche, di concessione in uso di locali  e attrezzature…).

Nel caso specifico il paziente aveva contrattato la prestazione richiesta direttamente con un chirurgo, al quale aveva corrisposto l’onorario dovuto, con la precisazione che “tutti i contatti della paziente sono avvenuti direttamente con il chirurgo; le visite successive alle operazioni sono state effettuate dal chirurgo”.

Il Tribunale ha ritenuto “assorbenti” tali circostanze, perché rivelatrici di un “incarico diretto avente ad oggetto la prestazione chirurgica”, a fronte del quale “il ricovero della prima presso la struttura” sanitaria “non può assumere altro rilievo se non quello di far ritenere concluso, per facta concludentia, un contratto di spedalità avente ad oggetto esclusivamente le prestazioni accessorie a quella principale (già oggetto del contratto con il medico)”.

Con la conseguenza che la clinica privata avrebbe dovuto rispondere dell’eventuale inadempimento delle suddette prestazioni accessorie, ma non di quella attinente all’intervento chirurgico.

Secondo il Giudice trevigiano, il fatto che questa fosse stata contrattata col chirurgo era, infatti, sufficiente, a sancire l’estraneità di quest’ultima prestazione al perimetro concettuale definito dell’art. 1228 c.c..

Tale disposizione, infatti, “presuppone che il debitore abbia assunto l'obbligazione e che egli si avvalga di terzi nell'adempimento della stessa”, ciò che non era avvenuto nel caso deciso, perché la clinica privata non si era obbligata “nei confronti del paziente all'esecuzione” della prestazione chirurgica, ma solo di quelle “accessorie”.

Osserva, inoltre, il Tribunale che l’”art. 1228 c.c., nel porre a carico del debitore il fatto colposo o doloso dell'ausiliario, si fonda sull'esigenza di evitare che l'utilizzo di collaboratori per l'esecuzione dell'obbligazione imponga al creditore, senza la sua accettazione, la particolare ingerenza di soggetti, che, a lui estranei, siano responsabili in proprio in sostituzione del debitore originario (in tal senso si è espressa per esempio Cass. 2007/8826)… in tal caso la scelta del creditore non è avvenuta in modo totalmente libero”.

Ma “tale esigenza non sussiste nel caso in cui sia invece il creditore stesso ad affidare l'incarico direttamente al "terzo”.., instaurando con lo stesso un rapporto contrattuale in virtù del quale questi risulti direttamente obbligato verso il primo, anteriormente alla stipulazione del contratto con la casa di cura. In tal caso, sicuramente difetta un presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'art. 1228 c.c., unanimemente esclusa dagli interpreti quando il terzo si sia personalmente obbligato verso il debitore”.

Per di più, “se il terzo si è obbligato personalmente verso il creditore, per la stessa prestazione, il suo comportamento esecutivo verrà in rilievo come adempimento della propria obbligazione e non come attività ausiliaria di altri obbligati, per cui si è del tutto al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1228 c.c.”.

Da tali principi i giuridici il Tribunale ha tratto la conseguenza per cui, nel caso specifico, “l'unico soggetto debitore della prestazione chirurgica non esattamente adempiuta” fosse il chirurgo che si era obbligato verso il paziente, poiché la Clinica che ne aveva accettato il ricovero si era, in realtà, obbligata solo per le “prestazioni accessorie a quella principale”.

Pertanto, accolta la domanda proposta contro il chirurgo, è stata, invece, respinta quella formulata contro la Clinica.

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