La linea di confine tra oggetto del contratto di assicurazione e responsabilita` dell’assicuratore

La linea di confine tra oggetto del contratto di assicurazione e responsabilita` dell’assicuratore
30 Marzo 2012: La linea di confine tra oggetto del contratto di assicurazione e responsabilita` dell’assicuratore 30 Marzo 2012

Da: "La Responsabilità Civile"Marzo 2012Sintesi:a) Riemerge periodicamente nella giurisprudenza una tendenza ad utilizzare il disposto dell’art. 1341 c.c. quale strumento per esercitare un controllo sul contenuto del contratto (nel caso specifico: di assicurazione della responsabilita` civile) e la sua conformita` al «tipo contrattuale».Nel caso deciso con la sentenza n. 8235/2010 la Cassazione Civile ha ritenuto difforme dal «tipo contrattuale» dell’assicurazione della responsabilita` civile, e tale da «incidere negativamente sulla causa del contratto», una clausola che escludeva dal rischio garantito una determinata categoria di eventi dannosi, in relazione alla loro specifica causa, ritenendo tuttavia la sua inefficacia ex art. 1341 c.c. (per non essere stata specificamente approvata per iscritto), in quanto limitativa della responsabilita` del predisponente, anziche` dichiararne la nullita`, come avrebbe coerentemente dovuto fare.b) In realta`, il «tipo contrattuale» dell’assicurazione e` individuato anche dal disposto degli artt. 1882 e 1905 c.c., i quali prevedono quale suo elemento essenziale, i «limiti» dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, rimettendo all’autonomia  privata la concreta determinazione di tali limitazioni.La previsione di «limiti» precisi all’obbligazione indennitaria dovuta dall’assicuratore e` un connotato proprio del «tipo contrattuale» dell’assicurazione e consiste non gia` solo nel principio  indennitario dettato dall’art. 1905 c.c., ma pure negli altri «limiti» indicati, nell’assicurazione contro i danni, dallo stesso art. 1905 c.c. e, in generale, dall’art. 1892 c.c. quale contenuto tipico del contratto, la cui determinazione e` rimessa all’autonomia privata, ragion per cui la sussistenza di limitazioni del rischio assicurato rappresenta un elemento naturale del contratto assicurativo e non una ragione di difformita` rispetto al «tipo contrattuale».c) Il punto di partenza per elaborare un criterio distintivo delle clausole che contribuiscono a determinare l’oggetto del contratto di assicurazione, limitando il rischio assicurato, rispetto a quelle che limitano invece la responsabilita` dell’assicuratore e` l’esatta individuazione dell’oggetto delle une e delle altre.A questo fine e` necessario partire dalla constatazione per cui le clausole che delimitano l’oggetto del contratto definiscono il contenuto delle obbligazioni che il contratto pone a carico delle parti, per cui il loro oggetto rappresenta (sotto il profilo logico, giuridico ed anche temporale) un prius rispetto a quello delle clausole che invece prevedono «limitazioni di responsabilita`» a favore del predisponente ed alle quali fanno riferimento tanto l’art. 1229 c.c., quanto l’art. 1341 c.c., posto che queste ultime sono dirette invece a limitare le conseguenze dell’inadempimento del predisponente e, dunque, il contenuto della sua responsabilita` contrattuale: le prime individuano l’oggetto delle obbligazioni contrattuali, le altre regolano gli effetti del loro inadempimento.d) La dissimulazione di una clausola limitativa della responsabilita` dell’assicuratore sotto l’apparenza di una clausola determinativa dell’oggetto del contratto non va confusa con una inesistente difficolta` di distinguere le clausole appartenenti ad una categoria dalle altre.Si tratta, infatti, di analizzare l’effettivo contenuto normativo della clausola, per verificare se, al di la` della sua formulazione e dell’apparenza, essa effettivamente contribuisca ad individuare il contenuto dell’obbligazione dovuta dal predisponente o, diversamente, produca l’effetto di limitarne la responsabilita` in caso di inadempimento di quella stessa obbligazione.e) Cio` che contraddistingue dalle altre le clausole che definiscono l’oggetto del contratto di assicurazione e` il preciso riferimento ad uno o piu` aspetti dell’evento dannoso, mentre debbono ritenersi limitative della responsabilita` dell’assicuratore quelle clausole che fanno riferimento ad elementi di fatto estranei all’evento dannoso stesso.Le clausole delimitative dell’oggetto del contratto di assicurazione sono caratterizzate dal fatto di escludere dal rischio garantito gli eventi dannosi contraddistinti da determinati elementi della fattispecie (modalita` di accadimento, identita` del danneggiato, tipologia o causa del danno, tempo in cui questo si e` verificato ed altri ancora): esse selezionano gli eventi dannosi indennizzabili rispetto a quelli che non lo sono sulla base di elementi di fatto inerenti all’evento dannoso stesso. Al contrario, quelle clausole che fanno riferimento a fatti estranei all’evento dannoso apparentemente per escludere il sorgere dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, in realta`, prevedono una limitazione della sua responsabilita` contrattuale e ricadono, quindi, nella previsione degli artt. 1229 e 1341 c.c..f) La delimitazione del contenuto contrattuale, in relazione all’individuazione piu` precisa possibile del rischio assicurato e, dunque, delle probabilita` del suo avveramento, rappresenta un elemento essenziale del contratto di assicurazione.Una connotazione del rischio assicurato che sia la piu` precisa possibile, attraverso un’individuazione degli aspetti che dovranno contraddistinguere gli eventi dannosi per i quali l’assicuratore sara` obbligato ad indennizzare il proprio assicurato, riveste un’importanza fondamentale sia ai fini del singolo contratto, anche in relazione alla determinazione del premio dovutogli, quale corrispettivo della sua prestazione, sia relativamente all’esercizio da parte sua dell’attivita` assicurativa, onde consentigli di verificare, per mezzo delle tecniche statistiche ed attuariali, che la misura dei rischi che complessivamente assume sia proporzionata all’entita` del suo patrimonio, con il quale egli garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della massa dei propri assicurati. Tali considerazioni evidenziano la funzione e l’importanza delle clausole contrattuali che siano effettivamente dirette a definire il contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore, anche in relazione all’interesse (di chiara rilevanza pubblicistica) della massa dei suoi assicurati.Scarica l'intero estratto in PDF(nota a sentenza: Cassazione Civile, Sezione III, 7 aprile 2010, n. 8235)

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