La prima volta dell’assicurazione “r.c. prodotti” in Cassazione

La prima volta dell’assicurazione “r.c. prodotti” in Cassazione
07 Marzo 2016: La prima volta dell’assicurazione “r.c. prodotti” in Cassazione 07 Marzo 2016

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto, in Danno e responsabilità, 2015, 11, 1007Leggi tutto...Per la prima volta la Corte di Cassazione si è occupata dell’assicurazione “r.c. prodotti”, con la sentenza n. 9254/2015, che ha cercato di definirne l’oggetto .Il commento dell’Avv. Miotto evidenzia come quest’ultimo, pur rimesso all’autonomia pattizia, faccia riferimento a formule contrattuali largamente diffuse e divenute quasi stereotipe nei contratti di assicurazione, che consentono di identificare con precisione le varie tipologie di danni incluse in questa specifica garanzia assicurativa e di riconoscere quelle che invece ne sono normalmente escluse, salvo specifici patti contrattuali derogatori, peraltro non infrequenti. In particolare, l’oggetto dell’assicurazione “r.c. prodotti” presenta importanti convergenze, ma anche qualche divergenze non meno rilevanti, con i presupposti della responsabilità da prodotto difettoso: esso sostanzialmente riguarda il risarcimento dovuto dall’assicurato a soggetti terzi per i danni “indiretti” causati dalla “mancanza di sicurezza” dei suoi prodotti, per morte, lesioni personali ovvero distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, con esclusione dei danni risentiti direttamente dall’assicurato e di quelli “diretti” da inadempimento delle obbligazioni cui questi era tenuto. Questo oggetto “tipico” dell’assicurazione “r.c. prodotti” può essere esteso ad ulteriori danni ovvero integrato da altre garanzie assicurative (attinenti a diverse specie di “perdite patrimoniali” subite dall’assicurato), molte delle quali sono ben identificabili, per effetto di specifici patti contrattuali, di cui viene proposta una rassegna. Ne consegue che l’esatto contenuto di ogni singolo contratto assicurativo deve essere ricostruito di volta in volta in relazione alle clausole in concreto stipulate dai contraenti.

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