La responsabilità del fornitore del prodotto difettoso è alternativa a quella del produttore, e non solidale

La responsabilità del fornitore del prodotto difettoso è alternativa a quella del produttore, e non solidale
18 Gennaio 2019: La responsabilità del fornitore del prodotto difettoso è alternativa a quella del produttore, e non solidale 18 Gennaio 2019

La sentenza n. 32226/2018 della Cassazione civile ha deciso una controversia in materia di responsabilità da prodotto “insicuro”, alla quale era applicabile ratione temporis il disposto dell’art. 9 del d.P.R. n. 224/1988 (successivamente sostituito dall’art. 121 del d. lgs. n. 206/2005 – codice del consumo), nella quale si dibatteva se un atto interruttivo del termine di prescrizione intimato dal danneggiato al fornitore di una bicicletta difettosa avesse prodotto i suoi effetti, in virtù di quanto previsto dall’art. 1310 c.c. in tema di solidarietà passiva, anche nei confronti del produttore delle parti in “fibra di carbonio” del velocipede.

La questione è stata risolta dalla Corte sulla base di una puntuale applicazione della disciplina a suo tempo dettata dal citato d.P.R. in materia di “responsabilità per danno da prodotti difettosi”, e poi sostanzialmente riproposta dal Titolo II della Parte IV del Codice del consumo rubricata con la medesima denominazione.

Osserva la Cassazione che l’art. 4 del d.P.R. n. 224/1988, così come l’art. 116 del d. lgs. n. 206/2005, esclude “dal campo della responsabilità solidale il fornitore” del prodotto difettoso.

Egli è, infatti, “è responsabile in via alternativa rispetto al produttore” ovvero dei vari produttori che abbiano contribuito alla fabbricazione del prodotto, ai fini della sua successiva “messa in circolazione”.

In proposito è bene, invero, rammentare che per “produttore” (responsabile dei danni cagionati dal prodotto insicuro), ai sensi dell’art. 115, comma terzo del d. lgs. n. 206/2005 e, anteriormente, dell’art. 3 del d.P.R. n. 224/1988), deve intendersi tanto “il fabbricante del prodotto finito”, quanto quello “di una sua componente” ed inoltre “il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore”.

Ne caso di “prodotto complesso”, quale indubbiamente era la bicicletta in questione, pertanto, assumono la qualifica di “produttore” una pluralità di soggetti che, qualora singolarmente responsabili, lo divengono col vincolo della solidarietà, com’era previsto dal citato art. 9 del d.P.R. n. 224/1988 (ed ora dal suddetto art. 121 del Codice del consumo).

Ed, infatti, la sentenza precisa che “fatto costitutivo della solidarietà passiva è pertanto l'appartenenza del soggetto alla catena produttiva che ha determinato il danno”.

A tale “catena” è però estraneo “il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale”, il quale diviene responsabile del danno solo nel caso in cui “non risultando individuato il produttore, abbia omesso di comunicare al danneggiato nel termine previsto [dalla legge] l'identità ed il domicilio del produttore”.

La conclusione che la Cassazione trae da queste premesse è che “il fornitore, in quanto soggetto estraneo alla catena produttiva, non è in rapporto di solidarietà passiva con il produttore, sicché l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al primo non può essere produttivo di effetti nei confronti del secondo”.

In sintesi, quanto al prodotto “insicuro” che abbiano cagionato un danno ad un consumatore, la responsabilità del “fornitore” è solo eventuale e comunque alternativa rispetto a quella del produttore (o dei produttori), e non solidale a questa.

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