L’onere della prova nella responsabilità medica (ovvero l’adempimento della prestazione, questo sconosciuto)

L’onere della prova nella responsabilità medica (ovvero l’adempimento della prestazione, questo sconosciuto)
07 Marzo 2016: L’onere della prova nella responsabilità medica (ovvero l’adempimento della prestazione, questo sconosciuto) 07 Marzo 2016

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto, in Responsabilità civile e previdenza 2015, 1908Leggi tutto... La giurisprudenza successiva al revirement operato da SS.UU. n. 577/2008, che ha imposto al medico e/o alla struttura sanitaria l’onere di provare il nesso di causalità tra inadempimento e danno, non solo ha largamente disatteso il nuovo orientamento così inaugurato, ma tuttora denota una palese confusione concettuale, frutto del fraintendimento delle regole fondamentali della responsabilità contrattuale, e specialmente del disposto dell’art. 1218 c.c..La sentenza n. 5590/2015 della Corte di Cassazione rappresenta un eloquente esempio di questa situazione, contraddistinta da un progressivo aggravamento degli oneri probatori imposti al medico ed alla struttura sanitaria e dalla formulazione di regole di giudizio del tutto diverse, ed a volte opposte, a quelle comunemente seguite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità civile, tali da fare della responsabilità medica una sorta di jus singulare. Il commento della sentenza in questione affronta questo delicato aspetto delle regole probatorie e le specificità proprie della materia. In proposito solo una corretta interpretazione, che da un lato riconosca alla prova dell’adempimento il valore che le compete e non pretenda di attribuire al debitore della prestazione che tale prova abbia dato il “rischio delle cause ignote” e dall’altro si attenga alla regola generale vigente anche in materia di responsabilità contrattuale per cui la prova del nesso causale compete al creditore, potrà restituire razionalità all’intero “sottosistema” della responsabilità medica con riguardo ai criteri di ripartizione degli oneri probatori.

Categorie

Altre notizie