"Lesioni" micropermanenti e accertamento strumentale dei postumi


13 Luglio 2015: 13 Luglio 2015

L’intervento del legislatore sulla tormentata questione del risarcimento dei danni alla persona «di lieve entità», attuato varando il disposto dei commi 3-ter e 3-quater, d.l. n. 1/2012, non ha inciso sulla risarcibilità dei danni di questo genere, come da più parti si è affermato, ma sul regime probatorio del danno. In particolare, il danno biologico da «invalidità permanente» è stato assoggettato ad un regime probatorio normativamente predeterminato. Riguardo ad essi, infatti, la «lesione» (come impropriamente l’ha definita il legislatore) può ritenersi provata solamente nel caso in cui, oltre che in sede clinica e di esame obiettivo del leso, essa sia stata anche oggetto «accertamento strumentale». Nonostante la pessima formulazione delle disposizioni citate, introdotte dal «decreto Balduzzi», dalla loro interpretazione letterale e sistematica si ricava agevolmente che l’accertamento clinico e quello obiettivo non siano sufficienti, essendo indispensabile, ai fini della prova richiesta, che concorra anche quello «strumentale», come ha sottolineato anche una recente sentenza del Giudice di pace di Belluno (6 settembre 2013, n. 203), che l’Avv. Miotto ha commentato in “Responsabilità civile e previdenza” (2014, 6, 1993 e segg.). Questa interpretazione è stata confermata dalla sentenza 16 ottobre 2014, n. 235 della Corte costituzionale, secondo la quale i commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1/2012 «rispettivamente comportano, per tali lievi lesioni: − la necessità di un “accertamento clinico strumentale” (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente; − la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea». L’intervento della Consulta, ispirato da un’esigenza di “bilanciamento” dell’”l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato” con quello “generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi” (secondo una regola operativa consolidata nella giurisprudenza costituzionale), assume un’importanza decisiva in una materia quanto mai delicata ed importante.  

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