Micropermanenti ed emersione dell’interesse degli assicurati nel panorama costituzionale

Micropermanenti ed emersione dell’interesse degli assicurati nel panorama costituzionale
11 Luglio 2016: Micropermanenti ed emersione dell’interesse degli assicurati nel panorama costituzionale 11 Luglio 2016

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto, in Responsabilità civile e previdenza 2016, 464L’ordinanza n. 242/2015 della Corte Costituzionale, come già la sentenza n. 35/2014, interpreta la novella dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private, ritenendo che ai fini della risarcibilità del “danno permanente” da lesioni di lieve entità sia ora indispensabile anche il loro accertamento strumentale, ed escludendo quindi che sia sufficiente il loro accertamento in sede clinica. La Consulta ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma così interpretata, affermando che essa realizza un ragionevole bilanciamento tra l’interesse particolare del danneggiato e quello generale e sociale degli assicurati per la r.c. auto. Tale condivisibile decisione mette finalmente in luce ed attribuisce rilievo costituzionale, distinguendolo chiaramente da quello delle imprese di assicurazione, all’interesse degli assicurati per la r.c. auto, che era stato sino ad oggi trascurato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Le decisioni del Giudice delle leggi da un lato indicano quale sia la corretta interpretazione del disposto dell’art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012) e dall’altro valutano positivamente il “bilanciamento” degli interessi di rilievo costituzionale effettuato dal legislatore ordinario nel formulare la norma anzidetta. L’importanza storica di tali pronunce indubbiamente risiede nella consacrazione dell’autonomia e della rilevanza dell’interesse della massa degli assicurati per la r.c. auto al contenimento dei premi assicurativi mediante i quali essi garantiscono la sostenibilità dell’intero sistema e la realizzazione delle sue finalità solidaristiche (che eccedono i limiti del mero interesse di ciascuno di essi a tutelare il proprio patrimonio). L’autorevolezza del Collegio giudicante e il consolidamento dell’orientamento ermeneutico così espresso attribuiscono all’interpretazione indicata dalla Corte costituzionale all’attenzione una valenza che nessuno può ignorare.

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