Nessun risarcimento per il marito in mancanza di un attuale e reale vincolo affettivo con la moglie rimasta vittima di un incidente stradale

Nessun risarcimento per il marito in mancanza di un attuale e reale vincolo affettivo con la moglie rimasta vittima di un incidente stradale
01 Febbraio 2019: Nessun risarcimento per il marito in mancanza di un attuale e reale vincolo affettivo con la moglie rimasta vittima di un incidente stradale 01 Febbraio 2019

Con la sentenza n. 31950/2018, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è espressa in tema di risarcimento del danno non patrimoniale "iure proprio" subito in conseguenza del decesso del coniuge.

Nel caso di specie, una donna aveva perso la vita a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale.

Instaurata la causa civile, il padre, i fratelli ed i figli della vittima avevano ottenuto l’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito della loro perdita.

Il marito della donna, al contrario, si era visto rigettare la domanda risarcitoria sia in primo grado che in appello, a causa della sussistenza di una relazione extraconiugale, da cui peraltro era nato anche un bambino.

Egli aveva quindi proposto ricorso per Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, però, hanno rigettato la sua impugnazione, ritenendo corrette le conclusioni cui era pervenuta la Corte territoriale.

Infatti, “il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune; nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale”.

Tuttavia, secondo la Corte territoriale, nel caso di specie la predetta presunzione semplice doveva ritenersi superata da elementi di segno negativo, costituiti “dall’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all'art. 143 c.c.)”.

Tali circostanze, pur non essendo ostative in via assoluta all’attribuzione di un risarcimento per l’ipotetico danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, imponevano a quest'ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il danno non patrimoniale, per il quale aveva chiesto di essere risarcito.

Nel caso in esame, però, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in proposito, essendosi evidentemente limitato a confidare nella precitata presunzione, della quale però, nel caso specifico, non ricorrevano i necessari presupposti di fatto.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal marito della donna rimasta vittima del sinistro stradale, oggetto della contestazione.

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