Prime riflessioni sul procedimento monitorio nell’era della fatturazione elettronica

Prime riflessioni sul procedimento monitorio nell’era della fatturazione elettronica
12 Giugno 2019: Prime riflessioni sul procedimento monitorio nell’era della fatturazione elettronica 12 Giugno 2019

Com’è noto la legge di stabilità 2018 (l. n. 205/2017) ha reso obbligatoria la fatturazione obbligatoria anche negli scambi tra gli operatori economici privati, salvo casi eccezionali.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n 127/2015, “i dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SID” - Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate -  devono essere rappresentati in un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati dallo stesso rappresentati”.

Pertanto, ad oggi, la fattura elettronica non è più un documento che può essere emesso in qualsiasi formato (es.: file pdf), ma deve essere contenuto in un file XML in cui l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite mediante l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata dall’emittente.

Altra perculiarità della ‘nuova’ fatturazione elettronica è che l’invio al cessionario non può avvenire con modalità tradizionali (es. consegna brevi manu, posta, e-mail), ma obbligatoriamente tramite il Sistema di Interscambio, ossia quel sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file XML, di effettuare i dovuti controlli su quanto ricevuto per poi inoltrarla al destinatario.

Pertanto, le fatture elettroniche, una volta generate, vengono inoltrate al SID mediante pec e/o altri servizi messi a disposizione dell’Agenzia dell’Entrate ed è poi il SID a recapitarle ai loro destinatari.

Una delle conseguenze del fatto che la fattura elettronica transiti obbligatoriamente per una piattaforma informativa gestita dall’Agenzia delle Entrate è il venir meno dell’obbligo di annotazione nei cd. registri Iva.

La nuova procedura, tuttavia, suscita (susciterà) necessariamente non pochi dubbi e criticità per quanto riguarda il procedimento monitorio.

Infatti, gli artt. 634 c.p.c. e 2214 e seguenti c.c., indicano quali prove scritte idonee all’emissione del decreto ingiuntivo gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.

Anche la fattura commerciale doveva essere annotata nelle “scritture contabili”.

Ma nell’era della fatturazione elettronica, cosa andrà concretamente inserito nella “busta telematica” insieme al ricorso per ingiunzione?

La soluzione corretta parrebbe quella di produrre telematicamente le fatture XML, ossia nel loro formato nativo, posto che la produzione in giudizio di visualizzazioni in formati diversi (es. pdf) non dovrebbe avere alcun valore legale.

Tuttavia una soluzione di tal genere pone necessariamente almeno tre domande, ossia: 1) i Tribunali accetteranno la produzione delle (sole) fatture XML, con tutte le difficoltà di lettura per i Giudici che ne conseguirebbero?; 2) ai Giudici di Pace, presso i quali non è ancora attivo il processo telematico, cosa andrà prodotto? 3) il decreto ingiuntivo verrà comunque emanato pur in assenza degli estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate, com’è tuttora prescritto dalla legge?

La risposta agli anzidetti quesiti non può prescindere da un intervento chiarificatore di natura legislativa e/o ministeriale, che si spera avvenga quanto prima.

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