Quando la cessione del credito risarcitorio è nulla

Quando la cessione del credito risarcitorio è nulla
06 Settembre 2015: Quando la cessione del credito risarcitorio è nulla 06 Settembre 2015

nota a sentenza di Giampaolo Miotto, pubblicata in Danno e responsabilità 2015, 4, 398 e segg.La cessione dei crediti che hanno ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione stradale è, di regola, del tutto lecita, non incontrando alcuna delle limitazioni previste dall’art. 1260, primo comma c.c.. Tuttavia, quando avviene in favore di un cessionario che operi professionalmente, stipulando in modo seriale cessioni del medesimo genere, essa implica da parte di quest’ultimo l’esercizio di “attività finanziaria”, come tale soggetta al regime autorizzativo previsto dall’art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993). In tal caso, qualora il cessionario non sia iscritto all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e non disponga della relativa autorizzazione, il negozio di cessione è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. Infatti, quando ricorrano tali presupposti, la cessione del credito risarcitorio, a ben guardare, diviene uno dei negozi funzionalmente collegati che danno vita ad un’“operazione” con causa di finanziamento finalizzata a sovvenire il cedente, così procurandogli un’“utilità economicamente valutabile”. L’uso seriale di un’”operazione” di questo genere pertanto ricade nel perimento delle “attività finanziarie” disegnato dalle disposizioni vigenti in materia. L’Avv. Miotto, in una nota a sentenza pubblicata in Danno e responsabilità (2015, 4, 398 e segg.) approfondisce gli aspetti giuridici della questione, illustrando la metamorfosi della nozione stessa dei negozi con “causa di finanziamento” verificatasi nel corso del tempo sotto la spinta della lex mercatoria, che continuamente dà vita a nuovi contratti atipici o nuove combinazioni negoziale per soddisfare le più diverse esigenze di aziende e consumatori. La questione, in realtà, non è solamente di interesse giuridico, ma ha importanti risvolti pratici, perché nel settore dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto riguarda una notevole quantità di crediti risarcitori, il cui ammontare complessivo è tutt’altro che trascurabile ed ha un’incidenza sui costi dei sinistri e, dunque, sui premi pagati dagli assicurati.

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