Responsabilità medica e limiti di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

Responsabilità medica e limiti di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
11 Aprile 2016: Responsabilità medica e limiti di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. 11 Aprile 2016

Nota a sentenza dell’Avv. Giampaolo Miotto in Diritto civile contemporaneo, Anno III, numero II, aprile/giugno 2016.   La nota commenta la decisione con la quale il Tribunale di Roma (con ordinanza in data 26 marzo 2016) ha rigettato, ritenendolo inammissibile, un ricorso diretto a far effettuare una consulenza tecnica “preventiva” con finalità conciliative (ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.) in tema di responsabilità medica. Il Tribunale capitolino precisa che la consulenza tecnica “preventiva” ha chiare finalità conciliative, per cui appare ammissibile solamente quando il suo oggetto sia di per sé idoneo a risolvere da solo “la controversia sull’an e sul quantum”. Ciò non si verifica quando tra le parti sussista un radicale contrasto in merito all’”esistenza stesa del credito” ed il relativo “accertamento richieda indagini complesse non solo in fatto ma anche in diritto, involgendo questioni la cui soluzione non è possibile demandare al consulente tecnico”. Ammettere una c.t.u. “preventiva” in questi casi, infatti non solo significherebbe vanificare a priori la finalità conciliativa che la legge le assegna, ma anche alterare la normale dialettica processuale tra le parti, propria del giudizio ordinario, violando il principio del contraddittorio e, in definitiva, lo stesso principio del “giusto processo” previsto dall’art. 111 della Costituzione. Particolare rilievo rivestono queste problematiche, secondo il Tribunale di Roma, nella materia della responsabilità medica, per svariate ragioni, come la nota sottolinea.

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