Se la domanda di garanzia è infondata il chiamante è tenuto alle spese di lite

Se la domanda di garanzia è infondata il chiamante è tenuto alle spese di lite
01 Febbraio 2019: Se la domanda di garanzia è infondata il chiamante è tenuto alle spese di lite 01 Febbraio 2019

Con una recente sentenza, la Cassazione ha confermato che “la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in giudizio comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ” (Cass. civ., sez. III, 08.11.2018, n. 28510).

Nel caso esaminato dalla Corte, l’INAIL dopo aver indennizzato un dipendente di una società edile, a fronte di un infortunio sul lavoro causato “da una pala cingolata manovrata da P.R.”, agiva in surrogazione nei confronti del macchinista perché ne fosse dichiarata la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. e nei confronti del padre del danneggiato, quale titolare dell’impresa edile, ai sensi dell’art. 2049 c.c..

Questi chiamava in garanzia la propria compagnia di assicurazione, che eccepiva l’inoperatività della polizza.

Il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio, rigettava le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti e condannava altresì l’INAIL alla rifusione delle spese di lite in favore dell’assicurazione.

La sentenza veniva quindi appellata sia dall’INAIL, che contestava “la totale imputazione del fatto illecito al dipendente”, sia la “condanna alle spese in favore del terzo chiamato, atteso che la pretestuosità della chiamata in causa dell’assicuratore, doveva essere fatta gravare unicamente sul chiamante”.

La Corte d’Appello di Milano, però, rigettava l’appello promosso dall’INAIL e la relativa sentenza veniva impugnata in cassazione.

In particolare, l’INAIL censurava il capo della sentenza “di secondo grado che ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa, chiamata in garanzia” dall’impresa edile.

Ciò in quanto la “Corte d’appello, avendo accertato come palesemente arbitraria la chiamata in garanzia, avrebbe dovuto porre le spese liquidate in favore della compagnia assicurativa esclusivamente a carico del chiamante”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo di ricorso.

Infatti, “già nella fase pre-contenziosa la compagnia assicurativa aveva eccepito l’inoperatività della polizza, che testualmente escludeva i figli conviventi dalla cerchia dei terzi danneggiati”.

Per la Corte di Cassazione, infatti, “poiché la domanda di garanzia impropria sarebbe stata in ogni caso destinata al sicuro di rigetto, quale che fosse stato l’esito della domanda principale, secondo il principio della causalità”, le spese di lite andavano poste a carico del chiamante in garanzia e non dell’INAIL.

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