Sentenza inutiliter data per incapacità processuale della società cancellata dal registro delle imprese

Sentenza inutiliter data per incapacità processuale della società cancellata dal registro delle imprese
27 Novembre 2018: Sentenza inutiliter data per incapacità processuale della società cancellata dal registro delle imprese 27 Novembre 2018

Su richiesta di un istituto di credito, il Tribunale di Genova aveva emesso un decreto ingiuntivo, successivamente opposto, nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione, intimando il pagamento della somma di Euro 227.290,07 a titolo di omesso pagamento dei canoni di locazione di un contratto di leasing immobiliare.

Il Tribunale, previo esperimento di una c.t.u. volta a determinare il valore locatizio dell’immobile, aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando, tra le altre, l’istituto di credito al rimborso in favore della società in liquidazione, della somma di € 150.567,57, oltre interessi, che quest’ultima aveva domandata in via riconvenzionale.

La banca aveva quindi impugnato la decisione di primo grado.

La Corte d’appello di Genova, all’esito del giudizio, confermava la decisione impugnata.

L’istituto creditizio, tuttavia, proponeva “ricorso per Cassazione con atto affidato ad un solo motivo”, ossia per far dichiarare la nullità della sentenza, in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., per “non aver il giudice di merito riconosciuto che l’intervenuta cancellazione della ….. s.r.l. in liquidazione ne aveva determinato l’estinzione e, di conseguenza, la perdita della capacità di stare in giudizio”.

La Banca, infatti, sosteneva “che la società ….. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.02.2008, per cui la sentenza impugnata sarebbe nulla, inesistente o comunque inutiliter data, siccome pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente già da prima del momento in cui il giudizio fu incardinato”.

In effetti, “dal controllo degli atti processuali” effettuato dalla Cassazione, risultava che la cancellazione dal Registro Imprese, effettivamente verificatasi il 01.02.2018, era stata eseguita in data addirittura anteriore a quella (l’8.02.2018) in cui era stato emesso il decreto ingiuntivo poi opposto dalla società (che, in realtà, si era estinta).

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29251 del 14.11.2018 ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata senza rinvio in quanto “la causa non avrebbe dovuto essere intrapresa” poiché la società in questione non “non era più esistente come soggetto di diritto già da prima che fosse emesso il decreto ingiuntivo” e che la domanda riconvenzionale accolta dal giudice dell’opposizione “traeva origine da un giudizio che non sarebbe neppure dovuto cominciare nei confronti di  quel contraddittore ed era comunque proposta da un soggetto non più giuridicamente esistente” .

La Corte di legittimità, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ha dato applicazione al principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 12.03.2013, n. 6070, per il quale: “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.” .

 

Altre notizie