Sui crediti sequestrati o pignorati maturano gli interessi

Sui crediti sequestrati o pignorati maturano gli interessi
14 Giugno 2019: Sui crediti sequestrati o pignorati maturano gli interessi 14 Giugno 2019

Il Tribunale di Lucca, nell’ambito di un procedimento penale, aveva disposto un sequestro conservativo a tutela dei crediti vantati dalle parti civili nei confronti degli imputati.

Tale sequestro era stato quindi eseguito sui conti correnti, depositi e valori mobiliari giacenti presso un istituto di credito e, a seguito di una condanna provvisionale, era stato convertito in pignoramento.

Il Giudice dell’esecuzione aveva quindi nominato un Consulente tecnico d’ufficio al fine di “effettuare la ricognizione delle somme sequestrate, per versarle in un unico libretto di deposito bancario”.

Nelle more delle operazioni peritali, il C.T.U. aveva però rilevato che la Banca “si è trattenuta per sé le spese di custodia e omesso di corrispondere gli interessi”.

La Banca era stata inutilmente sollecitata alla corresponsione ed il Giudice dell’esecuzione, stante il rifiuto, aveva disposto l’assegnazione unicamente “delle somme versate sul libretto”.

Successivamente, le parti civili del procedimento penale convenivano, quindi, in giudizio l’Istituto di credito, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi.

La domanda veniva però respinta in quanto, secondo il Tribunale di Lucca, “l’autonoma domanda di cognizione è infondata perché nessuna norma di diritto sostanziale fonda l’assunto degli attori secondo il quale i crediti sarebbero naturaliter produttivi di interessi”.

Tale decisione veniva, poi, impugnata dagli attori (creditori) avanti alla Corte d’Appello di Firenze che, però, accoglieva il gravame solo limitatamente alle spese di lite, rideterminate in misura inferiore.

I soccombenti, pertanto, proponevano ricorso per Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, “nonostante l’inammissibilità del ricorso principale, ricorrono le condizioni per pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., essendo stata prospettata una questione di particolare importanza. La questione è di verificare se le somme sottoposte a sequestro conservativo (art. 671 c.p.) producono interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c. e se ciò si estende alle somme pignorate, posto che il sequestro sui crediti si effettua nelle forme del pignoramento presso terzi e si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva”.

Per la Suprema Corte (Cass. Civ, sez. III, 06.06.2019, n. 15308), contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Lucca e dalla Corte d’Appello di Firenze, “il denaro contante pignorato presso il debitore produce interessi per tutti il tempo che dura la custodia, nella misura fissata dalla banca, dall’ufficio postale o dagli altri enti abilitati ad aprire un libretto di deposito, dagli usi, ovvero in mancanza, da quella legale”.

Pertanto, per la Cassazione “gli interessi così maturati si accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi del 2912 c.c., secondo il quale il pignoramento comprende i frutti”.

Per la Suprema Corte, quindi, se il denaro giacente su un conto corrente bancario è oggetto di pignoramento, l’Istituto di credito è tenuto a corrispondere al creditore non solo l’importo disponibile alla data di notifica dell’atto, ma anche gli interessi nel frattempo maturati, nella misura stabilita dal contratto bancario.

     

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