Assicurazione della responsabilità civile e azione di regresso dell'assicuratore della strttura sanitaria

Assicurazione della responsabilità civile e azione di regresso dell'assicuratore della strttura sanitaria
08 Luglio 2026: Assicurazione della responsabilità civile e azione di regresso dell'assicuratore della strttura sanitaria 08 Luglio 2026

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18559 dell’8 giugno 2026 ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “l’assicuratore della responsabilità civile d’un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1917, secondo comma c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d’un altro coobbligato, ma non nei confronti dell’assicuratore della r.c. di quest’ultimo. Non si dà surrogazione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d’un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell’assicurazione della r.c. del condebitore solidale”.
La vicenda da cui trae origine la pronuncia vedeva coinvolto Tizio, che aveva convenuto avanti al Tribunale di Milano l’Istituto Neurologico X ed il medico Caio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza di un intervento chirurgico che gli aveva causato la paraplegia degli arti inferiori.
Si costituiva il medico Caio che chiamava in giudizio Zurich Insurance e Assicuratrice Milanese, con le quali aveva stipulato polizze personali di assicurazione della responsabilità civile.
Il Tribunale di Milano accertava la responsabilità dell’Istituto e dell’equipe medica, condannando i convenuti in solido al risarcimento in favore di Tizio quantificato in € 367.270,45, e le società assicuratrici a manlevare il medico Caio di quanto fosse tenuto a risarcire a Tizio.
L’assicuratrice dell’Istituto Neurologico X, pagava a Tizio anche la somma di € 52.456,16 asseritamente corrispondente alla metà della quota parte del risarcimento posta a carico del medico Caio, ovvero del soggetto la cui responsabilità civile era assicurata da una diversa compagnia.
L’assicuratrice della struttura sanitaria chiedeva, poi, in sede monitoria, la condanna di quella del medico alla restituzione di quanto da questa “anticipato” a Tizio.
Il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo richiesto per la somma di € 52.456,16.
L’Assicuratrice del medico proponeva opposizione sostenendo che la polizza stipulata dall’Istituto Neurologico X col proprio assicuratore copriva anche la responsabilità del medico; che la sua garanzia assicurativa era, invece, “a secondo rischio” e che in ogni caso l’assicuratrice dell’Istituto Neurologico X non aveva azione diretta nei suoi confronti, in quanto assicuratrice del medico, per ottenere la restituzione di quanto pagato al danneggiato.
Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dalla soccombente, confermando la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’assicuratrice dell’Istituto Neurologico X proponeva ricorso per cassazione.
La Corte cassava la sentenza senza rivio ex art. 382 c.p.c. “in quanto l’azione concretamente promossa dalla ricorrente non poteva essere iniziata per difetto di legittimazione passiva dell’intimata”, essendo tale questione pregiudiziale e assorbente, idonea di per sé sola a definire il giudizio, indipendentemente dall’esatto assetto dei rapporti tra le coperture assicurative e dall’interpretazione delle clausole di polizza.
La Corte, infatti, affermava che “nel sistema dell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo dell’assicuratore è di tenere indenne l’assicurato (nel caso il medico) delle somme che questo sia tenuto a pagare al terzo danneggiato, secondo lo schema dell’art. 1917 c.c.; tale obbligazione, salva diversa previsione di legge, non si traduce in una responsabilità solidale dell’assicuratore verso il terzo o verso altri soggetti che abbiano pagato il terzo”.
Da ciò derivandone che l’eventuale pretesa restitutoria derivante dal pagamento eseguito al danneggiato non può essere indirizzata direttamente contro l’assicuratore del sanitario, in quanto il debitore (pro quota) del risarcimento resta il responsabile, ovvero il medico Caio, mentre l’assicuratore è tenuto a manlevarlo nei limiti del contratto e dei presupposti di operatività.
La Corte peraltro rilevava la mancanza di una chiara indicazione del titolo costitutivo della pretesa avanzata dalla Compagnia ricorrente, ovvero se tale pagamento fosse stato eseguito in adempimento di un’obbligazione propria, ovvero come surrogazione legale o convenzionale, o come indebito oggettivo.
La Corte specificava infine che anche ad aver sussunto, per mera ipotesi, la pretesa creditoria nello schema dell’azione di regresso del solvens verso il condebitore solidale, non vi sarebbe stato il presupposto della solidarietà: la ricorrentenon risultava condebitrice solidale del medico Caio o della sua compagnia assicuratrice, avendo adempiuto ad una obbligazione propria derivante dalla polizza stipulata con l’Istituto Neurologico X e ritenuta estesa anche alla responsabilità personale del medico Caio. Era così escluso che il pagamento potesse qualificarsi come adempimento del debito altrui in solidarietà.
Ed anche a voler postulare un’obbligazione risarcitoria “pro quota” del sanitario, il condebitore della ricorrente sarebbe stato il medico e non già la sua compagnia assicuratrice, che non era corresponsabile del danno, ma obbligata (eventualmente) a manlevarlo nei limiti del contratto.
E, alla medesima conclusione, si perveniva ipotizzando una surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.: la surrogazione dell’assicuratore che ha pagato opera, infatti, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili del danno, ovvero il medico Caio, e non già verso il suo assicuratore della responsabilità civile, che non è responsabile del danno.
La Corte concludeva affermando che “in difetto di una previsione normativa che attribuisca un’azione diretta contro l’assicuratore del professionista in favore di chi abbia pagato al terzo danneggiato, non è configurabile una surroga che consente di aggredire la compagnia del sanitario”.
La Corte pertanto cassava senza rinvio la sentenza impugnata.


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