Bambino si ferisce in acqua: nessuna responsabilità se il divieto di balneazione era visibile

Bambino si ferisce in acqua: nessuna responsabilità se il divieto di balneazione era visibile
03 Dicembre 2025: Bambino si ferisce in acqua: nessuna responsabilità se il divieto di balneazione era visibile 03 Dicembre 2025

IL CASO. Il padre di un bambino di dieci anni aveva convenuto avanti il Tribunale di Pescara il titolare di uno stabilimento balneare per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlioletto, che si era leso un piede mentre faceva il bagno nel tratto marino prospicente a tale stabilimento, urtando un manufatto di cemento e ferro sommerso dall’acqua e adagiato sul fondo. 
Il Tribunale aveva respinto la domanda.
La Corte d’appello di Lecce, invece, aveva riformato la sentenza e condannato il titolare dello stabilimento al risarcimento del danno, ritenendo irrilevante la presenza di cartelli infissi nei pressi della battigia che segnalavano il divieto di balneazione, poiché “notoriamente ignorato dalla maggior parte dei bagnanti”.
Avverso tale sentenza, il titolare dello stabilimento aveva proposto ricorso per cassazione. 
LA DECISIONE. La Terza Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n. 29182, pubblicata il 5.11.2025, ha ritenuto che tra i cinque motivi di ricorso, dovesse essere esaminato il penultimo sulla base del principio della ragione più liquida, che consente al Giudicante di decidere basandosi sulla questione di più facile e rapida soluzione, anche se logicamente subordinata ad altre.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte territoriale, con riguardo all’irrilevanza del divieto di balneazione fosse palesemente infondata, in quanto se avesse osservato “il divieto, realmente esistente e adeguatamente manifestato fosse stato rispettato” il minore non avrebbe urtato col manufatto presente sul fondo, “e quindi non avrebbe riportato alcuna conseguente lesione”.
Pertanto, secondo la Cassazione, la motivazione della Corte territoriale non aveva raggiunto il minimum costituzionale, poiché si era fondata “sull’asserto del tutto irragionevole che un divieto ritualmente imposto dall'Autorità competente e correttamente segnalato come sussistente dal titolare dello stabilimento balneare sarebbe tamquam non esset perché non rispettato da numerose persone, quasi che ciò conducesse ad una sua legittima disapplicazione”.
In definitiva, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

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