Donazione diretta di denaro o donazione indiretta di immobile?

Donazione diretta di denaro o donazione indiretta di immobile?
03 Settembre 2025: Donazione diretta di denaro o donazione indiretta di immobile? 03 Settembre 2025

Con sentenza n. 1208 del 17.6.2025 il Tribunale di Catanzaro ha affermato che, poiché la donazione indiretta può essere realizzata mediante il compimento di atti che non necessariamente richiedono la forma dell’atto pubblico, per accertarne la configurazione devono essere sempre adeguatamente provati sia lo spirito di liberalità, sia il suo collegamento diretto con quanto elargito, ossia il fine (nesso teleologico).

A tal fine, a livello probatorio, è necessario il raggiungimento di una prova inequivocabile del rapporto di liberalità con il vincolo d’acquisto di uno specifico bene immobile, avendo riguardo all’idoneità del mezzo impiegato anche in relazione alla pubblicità dei vari rapporti giuridici e passaggi; deve, quindi, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e l’acquisto dell’immobile, in assenza del quale o in mancanza di prova al riguardo, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta.

 

IL CASO. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Tizio adiva il Tribunale di Catanzaro per ottenere la restituzione da parte di Caia della somma complessiva di Euro 280.000,00, che egli le aveva trasferito, mediante diversi bonifici eseguiti tra dicembre 2022 e febbraio 2023, tutti riportanti la causale “per acquisto casa”.

Il ricorrente asseriva di aver trasferito detta somma a Caia dopo averla incaricata, con mandato senza rappresentanza, ad acquistare un’abitazione.

A fronte dell’importo corrisposto, Caia, però, aveva consegnato a Tizio un’unica fattura di Euro 20.000,00 emessa da Alfa in favore della prima, senza che quest’ultima documentasse la destinazione degli ulteriori importi o l’avvenuto acquisto dell’immobile.

Per tale motivo Tizio chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare l’inadempimento della resistente al mandato conferitole dal ricorrente o, in subordine, la nullità della donazione della somma di denaro indicata in atti (in quanto nulla per mancanza di forma ad substantiam); per l’effetto condannare la resistente alla ripetizione in favore del ricorrente della somma di Euro 280.000,00, oltre interessi fino alla data dell’effettivo saldo”.

Caia si costituiva in giudizio confutando la fondatezza delle domande avverse.

Contestava, in particolare la ricostruzione offerta da Tizio, sostenendo l’inesistenza di un contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra le parti, che, peraltro, sarebbe stato privo della necessaria forma.

Al contempo, sosteneva che le somme oggetto del giudizio le fossero state, invece, donate da Tizio, posto che era stato lui ad aver contattato l’agenzia e sempre lui ad insistere per corrisponderle il denaro necessario all’acquisto di quella casa affinché Caia potesse viverci insieme alla nipote.

Secondo la resistente, dunque, si trattava di una donazione indiretta, come si evinceva dalle stesse causali dei bonifici.

Poiché la donazione indiretta non richiede la forma dell’atto pubblico, Tizia chiedeva, in via principale il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato e, nel merito, di accertare e dichiarare che la somma pari ad Euro 280.000,00 era stata corrisposta da Tizio a titolo di donazione “indiretta” e quale liberalità al fine di acquistare l’immobile per sé stessa.

 

LA SENTENZA. Il Tribunale ha esaminato, in primis, la domanda proposta in via principale, quella giustificata dal dedotto inadempimento e l’ha ritenuta infondata.

Ciò in quanto Tizio non solo non si era attivato nel dimostrare l’esistenza di un contratto di mandato stipulato con Caia per l’acquisto dell’immobile, ma nemmeno aveva chiesto una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento del citato titolo negoziale.

Sotto il primo profilo, Tizio aveva, infatti, solo genericamente allegato di aver conferito oralmente incarico a Caia di acquistare un immobile, sostenendo di aver concluso con la medesima un contratto di mandato senza rappresentanza; circostanza, tuttavia, che era rimasta inesplorata e del tutto sfornita di prova, oltre ad essere stata fortemente contestata da parte convenuta, la quale, invece, aveva sostenuto di aver ricevuto il denaro in regalo e al fine di poter acquistare per sé stessa un immobile.

Sotto il secondo profilo, invece, la stessa domanda di ripetizione non era stata accompagnata dalla necessaria domanda di risoluzione per grave inadempimento la quale avrebbe potuto determinare gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c..

Il Tribunale ha affermato, infatti, che “affinché si possa agire in giudizio per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, la parte ‘in bonis’ è comunque onerata di allegare e provare l’esistenza del vincolo negoziale; in altri termini, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e non può limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte”.

In definitiva, l’assenza di prova dell’esistenza del vincolo negoziale a prestazioni corrispettive, così come allegato da parte ricorrente, nonché di una domanda di risoluzione di inadempimento contrattuale ha imposto al Tribunale una declaratoria di infondatezza dell’azione di restituzione proposta in via principale.

In secundis, il Tribunale stesso ha analizzato la domanda di restituzione avanzata dal ricorrente in via subordinata e suffragata da una pretesa nullità della donazione in denaro ed ha ritenuto che pure questa fosse infondata.

Risultava, infatti, dalla lettura dei messaggi dimessi in giudizio da parte resistente (“Se tutto va bene e se tu mi permetti compro una piccola casa a C.L. che piacerà a te e farò un contratto a un notaio lì per lasciare la casa a te…io sono solo una persona con un grande cuore Voglio tanto viziarti per vederti felice anche se non sarai mai la mia compagna”), che il ricorrente avesse corrisposto a Caia la cifra richiesta in ricorso proprio al fine di consentire a quest’ultima di acquistare un’abitazione in C.L., per puro spirito di liberalità.

Dunque, che si trattasse di una donazione indiretta.

Infatti, “la donazione indiretta partecipa della struttura del c.d. negozio indiretto e si configura quando le parti conseguono il risultato tipico della donazione (l’arricchimento del donatario ed il depauperamento del donante) non con lo schema previsto dall’art. 769 c.c., ma per mezzo di strumenti giuridici alternativi che consentono di produrre gli effetti tipici della liberalità in via mediata.

Con la conseguenza che la distinzione tra donazioni dirette ed indirette si rinviene esclusivamente nel mezzo con il quale il fine di liberalità è perseguito e conseguito; nel primo caso tramite il contratto di donazione (art. 769 c.c.) e, nel secondo caso, con un atto o un negozio giuridico che, pur non essendo rivolto nella sua funzione immediata a perseguire il suddetto fine, lo realizza in maniera indiretta, come scopo ulteriore e diverso rispetto alla sua causa tipica”.

A livello probatorio è, quindi, necessario il “raggiungimento di una prova inequivocabile del rapporto di liberalità con il vincolo d’acquisto di uno specifico bene immobile, avendo riguardo all’idoneità del mezzo impiegato anche in relazione alla pubblicità dei vari rapporti giuridici e passaggi; deve, quindi, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e l’acquisto dell’immobile, in totale assenza del quale o in mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta di cui si discute”.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, nel corso del giudizio, la prova della causa liberale e del nesso strumentale e teleologico che aveva caratterizzato la corresponsione del denaro con l’acquisto dell’immobile era stata fornita da una serie di circostanze, tra cui: i) il tenore dei messaggi scambiati tra le parti; ii) il fatto che vi fosse perfetta coincidenza tra il prezzo del bene, come rinvenuto presso il venditore, e la somma di Euro 280.000,00 trasferita alla convenuta con diversi bonifici; iii) la vicinanza temporale dei citati bonifici, alcuni dei quali eseguiti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro; iv) l’esplicita attribuzione causale che era stata impressa a ciascun bonifico; v) la mancata contestazione della convenuta di aver acquistato la predetta unità immobiliare dopo aver ricevuto il denaro; vi) il fatto che la fattura emessa dalla società B.M. s.r.l., quattro giorni dopo l’ultimo bonifico di Euro 70.000,00 ricevuto dalla convenuta, riportava nella propria causale la dicitura “Anticipo sull’acquisto di una unità immobiliare sita in C.”.

In definitiva, poiché l’intera operazione negoziale assumeva espliciti connotati identificativi di un negozio indiretto, ossia un primo atto giuridico di corresponsione del denaro e un secondo negozio di compravendita, entrambi intrinsecamente collegati, dai quali si evinceva chiaramente lo spirito di liberalità sotteso all’approvvigionamento della somma necessaria a consentire alla convenuta l’acquisto dello specifico immobile, il Tribunale ha rigettato anche la domanda, formulata in via subordinata, dal ricorrente volta ad ottenere la ripetizione di quanto eseguito in virtù di una donazione di denaro, a suo dire, nulla per difetto di forma pubblica, essendo plasticamente affiorata una donazione indiretta di immobile in ragione del nesso di strumentalità della provvista e dello spirito di liberalità che ha animato Tizio al momento della disposizione dei diversi bonifici.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Tribunale ha, quindi, rigettato le domande avanzate dal ricorrente.

 

 


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