I presupposti dell'azione surrogatoria da parte del creditore

I presupposti dell'azione surrogatoria da parte del creditore
28 Maggio 2025: I presupposti dell'azione surrogatoria da parte del creditore 28 Maggio 2025

La Sezione Seconda civile della Cassazione ha disposto, con ordinanza interlocutoria n. 23 del 2 febbraio 2025, la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per la valutazione dell’opportunità di rimessione alle Sezioni Unite della questione, di particolare importanza, concernente i presupposti necessari ai fini dell’esperibilità ad opera del creditore dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c..
L’ordinanza interlocutoria ha evidenziato, infatti, l’esistenza di un primo orientamento giurisprudenziale, più tradizionale, che considera come presupposto dell’azione surrogatoria oltre all’esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell’azione e all’insolvenza del debitore, l’inerzia di quest’ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo.
Secondo tale orientamento il debitore non può più considerarsi inerte se compie atti sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto: il creditore, allora, non potrà sindacare le modalità con cui il debitore, al quale solo compete la gestione del suo patrimonio, abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento.
Un secondo orientamento valorizza invece il fatto che l’art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all’art. 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore “che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi”.
Poiché con il termine “trascura” il legislatore, come desumibile dalla relazione al codice civile, ha inteso precisare che a legittimare l’intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell’azione processuale, non è necessaria un’inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto.
Muovendo da queste premesse, la Corte evidenzia che alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto utilizzabile l’azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest’ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza.
Questo secondo orientamento, secondo la Corte, sarebbe preferibile rispetto a quello più tradizionale, che risulta rigido e di totale chiusura verso l’esercizio dell’azione surrogatoria da parte del creditore e che frustra la stessa per effetto del semplice tardivo esercizio della medesima azione (persino in un giudizio separato) da parte del titolare, anche se non seguito da una diligente cura dell’azione stessa, favorendo quindi iniziative strumentali del titolare debitore.
La Corte, quindi, nell’auspicare una rimeditazione nomofilattica dell’istituto, rimette la causa alla Prima Presidente affinché ne valuti l’opportunità della rimessione alle Sezioni Unite.  

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