Il difensore può partecipare alla mediazione in sostituzione della parte, purché munito di valida procura sostanziale.

Il difensore può partecipare alla mediazione in sostituzione della parte, purché munito di valida procura sostanziale.
08 Luglio 2026: Il difensore può partecipare alla mediazione in sostituzione della parte, purché munito di valida procura sostanziale. 08 Luglio 2026

Con ordinanza n. 21405 del 23.6.2026, la Corte di cassazione ha fatto chiarezza sulla possibilità, nel procedimento di mediazione, che il difensore ricopra sia il ruolo di difensore che assiste la parte, sia il ruolo di parte, purché munito di procura sostanziale contenente il conferimento dei necessari poteri sostanziali per partecipare alla mediazione.

IL CASO. La società Alfa citava in giudizio Beta per ottenere la condanna al pagamento della somma di Euro 2.076.447,52, a titolo di corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile effettuato a mezzo degli acquedotti regionali dal II trimestre del 2005 al IV trimestre del 2007.
Chiedeva che venisse dichiarato l’obbligo di pagamento del corrispettivo a titolo di inadempimento contrattuale o in via subordinata ex art. 2041 c.c. con conseguente condanna al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Beta si costituiva in giudizio contestando la domanda avversa e chiedendone il rigetto, eccependo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità dell’azione per precedenti giudicati, la mancanza di valida convenzione tra le parti, l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. e l’illegittimità delle tariffe applicate.
Il Tribunale rigettava le domande di Alfa.
Alfa proponeva appello e la Corte di merito, in occasione della prima udienza, disponeva l’esperimento della mediazione delegata, con onere delle parti di presentare la relativa domanda entro il termine di 15 giorni.
Successivamente, la Corte d’appello rilevava che all’incontro di mediazione avevano partecipato per Alfa l’Avv. Tizio, munito di procura contenuta nell’istanza di mediazione, nonché con apposita procura apposta in calce all’atto di appello, e l’Avv. Caia, dipendente della società, in forza di delega scritta, unitamente a copia del documento del legale rappresentante di Alfa e riteneva necessario che le parti svolgessero a mezzo di apposite note illustrative, le proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione, trattandosi di questioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione, soprattutto con riguardo alla procedibilità dell’appello. 
A conclusione del giudizio, la Corte di merito dichiarava l’improcedibilità dell’appello proposto da Alfa sul rilievo della violazione dell’art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 28 del 2010.
Alfa proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
In particolare, col secondo motivo di ricorso, Alfa lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 28 del 2010 nella parte in cui la Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l’appello, ritenendo non correttamente esperito il procedimento di mediazione delegata, muovendo dall’erroneo presupposto che Alfa non avesse ritualmente partecipato alla mediazione demandata. 
A suo dire, la società appellante era stata adeguatamente rappresentata al primo incontro sia dall’Avv. Tizio, sia dall’Avv. Caia, quest’ultima dipendente della società, entrambi muniti di apposita procura sostanziale conferita ad hoc. 

L’ORDINANZA. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. 
Con specifico riferimento al motivo di ricorso di cui sopra, la Corte di legittimità ha ritenuto che fosse in parte inammissibile e in parte infondato.
Precisamente, anzitutto, gli ermellini hanno ribadito gli insegnamenti della Suprema Corte, secondo cui: 
“- ) la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza, per quanto qui in particolare rileva, per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi; - ) resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale.
Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità”.
Secondo la Corte di cassazione, dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che “il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”. 
E, per questo motivo, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore. 
L’Art. 8 del d. lgs. n. 28 del 2010, infatti, prevede espressamente che “al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati”.
Al riguardo, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8473/2019, aveva già avuto modo di precisare che, sebbene “la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri e non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore”.
E, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, “la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (…)). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”. 
La Corte di legittimità, ha, poi, evidenziato che ancor più recentemente “questa Corte ha ribadito che, nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale, e che questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, sono applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d’appello ex art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010 (v. Cass., n. 13029/2022; Cass., n. 9680/2026, non massimata)”.
Tornando alla sentenza impugnata, la Corte d’appello, dopo aver accertato che, pur essendo stata la mediazione tempestivamente avviata, al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società appellante.
Ma erano intervenuti soltanto una dipendente delegata a presenziare e il procuratore, già costituito quale difensore nel giudizio di appello, meramente delegato ad assistere, per cui la Corte territoriale aveva rilevato che non esisteva alcuna procura speciale sostanziale che autorizzasse i soggetti presenti a partecipare in nome e per conto della parte, con chiara indicazione dei poteri conferiti, ivi compreso il potere di disporre dei diritti sostanziali controversi allo scopo del possibile raggiungimento di un accordo conciliativo e, per tale motivo, aveva ritenuto improcedibile la domanda ex art. 5, comma secondo del d. lgs. n. 28 del 2010.
Secondo gli ermellini, la motivazione della sentenza impugnata era conforme al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la partecipazione alla mediazione, anche quando avvenga tramite rappresentante della persona giuridica o tramite il difensore, esige pur sempre il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, tali da consentire al delegato non una mera presenza formale all’incontro, bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte, funzionale alla possibile composizione della lite”. 
Secondo la Corte di cassazione, quindi, la Corte d’appello aveva correttamente escluso che potessero ritenersi sufficienti una delega limitata a “presenziare” e una delega limitata ad “assistere”, in quanto trattasi di formule che, di per sé, non implicano il potere di mediare, conciliare o comunque disporre dei diritti oggetto della controversia.
Ciò premesso, in conclusione, la Corte di cassazione ha ritenuto la declaratoria di improcedibilità dell’appello era stata resa con motivazione congrua, scevra da vizi logico-giuridici e, quindi, pienamente resistente al sindacato di legittimità.
 

Altre notizie