Il genitore ha diritto di accesso ai documenti universitari del figlio maggiorenne ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento

Il genitore ha diritto di accesso ai documenti universitari del figlio maggiorenne ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento
03 Settembre 2025: Il genitore ha diritto di accesso ai documenti universitari del figlio maggiorenne ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento 03 Settembre 2025

IL CASO. Un padre aveva presentato istanza di accesso agli atti presso l'Università degli Studi di Padova, al fine di ottenere documentazione inerente alla carriera universitaria del figlio maggiorenne, per verificare l'effettiva frequenza del corso di laurea del figlio.
Il richiedente, infatti, era onerato dell’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio in forza del provvedimento emesso in sede di divorzio e necessitava della documentazione richiesta al fine di valutare l'opportunità di adire l'Autorità giudiziaria per sollecitare la revisione dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico.
L'Università aveva rigettato l'istanza, motivando il diniego con riferimento alla mancata indicazione di un interesse giuridicamente tutelato ed alla contraria volontà espressa dal figlio, che aveva invocato la tutela della propria riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Secondo l’Ateneo patavino, infatti, il mero vincolo genitoriale non legittimava ipso iure l'accesso alla documentazione universitaria del figlio maggiorenne, attesa la natura personale e sensibile dei dati richiesti, riconducibili all'ambito strettamente privato del soggetto interessato.
Avverso tale diniego, il padre aveva promosso ricorso avanti il T.A.R. Veneto.
LA DECISIONE. Con la sentenza n. 1116, pubblicata l’1.7.2025, il T.A.R. ha accolto il ricorso del padre.
Invero, il Collegio ha osservato come il giudizio avesse ad oggetto l’accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva che presupponeva l’individuazione del corretto punto di equilibrio tra il diritto di accesso del genitore, gravato, a seguito della pronuncia di divorzio, dell'obbligo di mantenimento, e la tutela della riservatezza del figlio maggiorenne, beneficiario del mantenimento in funzione della prosecuzione della carriera universitaria e fino al completamento della stessa.
In tale quadro, il T.A.R. Veneto ha ritenuto che l'accesso agli atti debba essere consentito, non solo quando questi siano utili per ragioni difensive riferite a un giudizio in essere o comunque in via di instaurazione, "ma anche quando l'istante deve valutare se adire o meno il giudice e quindi necessita dei documenti per curare al meglio i propri interessi decidendo, causa cognita, se adire la strada processuale" come, nel caso di specie,  ai fini della possibilità di ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento.
Alla luce di tali rilievi, le esigenze difensive risultano prevalere sull'interesse alla riservatezza del controinteressato a non rendere nota al padre la propria carriera universitaria, il cui percorso non può non incidere, almeno in astratto, sull'obbligo di mantenimento rispetto all'an così come al quantum debeatur.
Pertanto, il T.A.R. ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta e, conseguentemente, disposto che l'Università degli Studi di Padova provveda alla sua ostensione. 

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