La dichiarazione di morte resa in udienza dal difensore delegato fa decorrere il termine per la riassunzione

La dichiarazione di morte resa in udienza dal difensore delegato fa decorrere il termine per la riassunzione
08 Luglio 2026: La dichiarazione di morte resa in udienza dal difensore delegato fa decorrere il termine per la riassunzione 08 Luglio 2026

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21336 del 23.6.2026, ha affermato che, in caso di morte della parte costituita, la dichiarazione dell'evento resa in udienza anche dal difensore delegato, pur privo di delega scritta, determina l'interruzione del processo e fa decorrere il termine per la riassunzione, senza che siano necessarie una successiva dichiarazione del Giudice o ulteriori comunicazioni di Cancelleria.

IL CASO: Tizio e Caio, difensori di Sempronia in una causa civile avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, ottenevano dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese e delle competenze professionali relative all’attività giudiziale da loro svolta.
Sempronia proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c.
Si costituivano in giudizio Tizio e Caio.
Nel corso del processo decedeva Tizio. 
Il delegato del difensore di Tizio, non munito di delega scritta, ne dichiarava la morte in udienza.
A detta udienza, il cui verbale non veniva inserito nel sistema Polisweb, il procuratore di Sempronia era assente.
Con successivo provvedimento, il Tribunale dichiarava l’interruzione del processo, che veniva poi riassunto dall’opponente.
Ritenuta la riassunzione tardiva, il Tribunale, con sentenza, dichiarava l’estinzione del processo.
Sempronia proponeva appello, che veniva rigettato, e, successivamente, ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura.
In particolare, la ricorrente sosteneva che il termine per la riassunzione del processo non potesse iniziare a decorrere in assenza di una dichiarazione formale di interruzione da parte del Giudice. 
Caio e gli eredi di Tizio resistevano con controricorso.

LA SENTENZA: La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendone inammissibili e/o infondati i motivi.
I Giudici di legittimità, confermando un orientamento ormai consolidato, hanno affermato che il termine per riassumere il processo decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, che, nel caso di morte di una parte, ben può aversi ove l’evento sia dichiarato in udienza dal difensore o da un delegato.
Non è necessaria – hanno precisato gli stessi Giudici - l’allegazione del certificato di morte, né la dichiarazione del legale costituito, bastando quella del delegato.
Così come non è necessario l'inserimento del verbale nel Polisweb ai fini della conoscenza del suo contenuto, tenuto conto che gli obblighi di digitalizzazione e inserimento nel fascicolo telematico degli atti cartacei, gravanti sulla Cancelleria, non sono finalizzati alla conoscenza legale, ma soltanto ad un'ordinata raccolta e ricognizione del contenuto del fascicolo medesimo.
La Cassazione ha altresì precisato che il successivo provvedimento con cui il Giudice dichiara l’interruzione ha natura esclusivamente ricognitiva e non incide sul decorso del termine previsto dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione.
Ciò chiarito, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: "la presunzione di conoscenza legale stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.., presupponendo che l'udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell'udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice; da ciò consegue che la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell'evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti".
Alla luce di tale principio di diritto, la Corte, con la sunnotata ordinanza, ha, pertanto, rigettato il ricorso.


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