L'incapacità a testimoniare - da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d'ufficio – è cosa diversa dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo ad una questione del tutto differente.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione, con
ordinanza n. 24867, pubblicata il 9.9.2025.IL CASO. Il conducente di un’autovettura aveva adito il Giudice di pace di Imperia per conseguire il ristoro dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
A tal fine, aveva convenuto in giudizio la conducente del veicolo che, a suo dire, era responsabile del sinistro, unitamente alla Compagnia assicuratrice dello stesso.
Il Giudice di pace aveva, tuttavia, respinto la domanda attorea ed il Tribunale di Imperia, in sede di gravame, aveva confermato la decisione di prime cure.
Il soccombente aveva, quindi, proposto ricorso per Cassazione, denunciando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato incapaci di testimoniare i terzi trasportati, uno dei quali era il fratello dell’attore, e ciò sebbene nessuna delle convenute aveva eccepito la loro incapacità ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
LA DECISIONE. Con l’ordinanza dianzi citata, la Terza Sezione della Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata, invero, aveva ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dai militi accorsi sul luogo del sinistro, e da uno di questi confermata in sede di prova testimoniale, avesse un valore logico decisamente prevalente rispetto a quella fornita dai terzi trasportati, in quanto costoro non avevano alcun legame con una delle parti.
Tuttavia, secondo gli Ermellini, il Giudice d’appello aveva erroneamente “sovrapposto” due distinti profili, ovverosia l’incapacità a testimoniare del teste e la valutazione della sua attendibilità.
L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c., infatti, dipende dalla sussistenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio e deve essere eccepita immediatamente dopo l’assunzione della prova, a pena di sanatoria della nullità della deposizione, trattandosi di nullità relativa.
Diversamente, la valutazione di attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il Giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza delle dichiarazioni, contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità delle dichiarazioni in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
Nel caso di specie, dunque, la maggiore attendibilità del militare verbalizzante è stata apprezzata dal Tribunale non sul piano di un confronto della plausibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e dagli altri testi, bensì sull’essere costui “imparziale”, diversamente dai terzi trasportati ritenuti “incapaci”.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito della lite.
di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva”.