Libero accesso per i figli al fascicolo dell’amministrazione di sostegno del genitore deceduto

Libero accesso per i figli al fascicolo dell’amministrazione di sostegno del genitore deceduto
03 Settembre 2025: Libero accesso per i figli al fascicolo dell’amministrazione di sostegno del genitore deceduto 03 Settembre 2025

IL CASO. Due sorelle avevano adito il Tribunale di Bologna per ottenere l’accesso all’intero fascicolo dell’amministrazione di sostegno del padre deceduto per valutare se accettare o meno l’eredità, verificare l’operato dell’amministratore di sostegno ed accertare le cause della morte del genitore.
Il Giudice Tutelare aveva respinto il ricorso, ritenendo sufficiente, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle ricorrenti, l’autorizzazione già resa a prendere visione ed estrarre copia dei rendiconti annuali e finale.
Investito del reclamo avverso il predetto provvedimento, il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, aveva confermato la decisione del Giudice Tutelare, osservando che i diritti di cui agli articoli 15 a 22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 riferirti a soggetti defunti "possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Secondo il Tribunale, infatti, “gli eredi non hanno diritti, ma solo aspettative sul patrimonio del de cuius e, di conseguenza, non hanno alcun interesse giuridicamente tutelato a entrare nel merito delle valutazioni discrezionali dell’amministratore di sostegno e del Giudice tutelare, non avendo non solo provato ma neppure allegato l’avvenuta sottrazione di beni o somme di denaro da parte dell’amministratore di sostegno”.
Le soccombenti, dunque, avevano proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE. Con la sentenza n. 18563, pubblicata l’8.7.2025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso.
Invero, la Cassazione ha osservato come la legislazione nazionale preveda che l'accesso ai dati personali di un defunto possa farsi a determinate condizioni (art. 2-terdecies del Codice della Privacy) e nello stabilire queste condizioni si fa riferimento non solo alla sussistenza di un interesse proprio di colui che agisce, ma anche a ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo il divieto espresso dall'interessato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
Per la Cassazione, nel caso in esame, sussistevano entrambe le condizioni, trattandosi di due figlie, minorenni all'epoca cui è stata aperta l'amministrazione di sostegno, che volevano avere notizie di come fossero stati gestiti la vita e il patrimonio del padre negli ultimi anni della sua vita.
Infatti, veniva in rilevo, in primo luogo, il diritto alla identità familiare intesa come conoscenza dei fatti che hanno riguardato la vita del proprio genitore nonché in ordine a eventuali atti ed eventi che abbiano arrecato al de cuius pregiudizi, e che pertanto possono avere avuto incidenza anche sulla relazione familiare.
Tali sono diritti propri delle due giovani, derivanti dallo status di figlio e non dalla qualità di erede o chiamato alla eredità.
Inoltre, le ricorrenti avevano presentato l'istanza di accesso deducendo la loro qualità di chiamate alla eredità e in tale qualità potevano compiere atti conservativi a tutela dell'eredità e attività di vigilanza (art 460 c.c.), nonché, come correttamente avevano messo in rilievo nel loro ricorso, avevano interesse ad una piena conoscenza delle conseguenze dell'accettazione dell'eredità, che non si limitano soltanto ai rapporti di credito- debito.
Le motivazioni del rifiuto dei giudici di merito, quindi, sono apparse alla Suprema Corte legate a un’erronea convinzione circa l’insindacabilità dell'operato dell'amministratore di sostegno che, una volta conclusa la procedura sarebbe sottratto a qualsivoglia controllo anche soltanto meramente ispettivo.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che l’istanza delle ricorrenti dovesse essere integralmente accolta ed ha dichiarato il loro diritto ad accedere a tutti gli atti del fascicolo dell’amministrazione di sostegno del padre defunto, attinenti sia alla fase decisoria che alla fase gestoria.

Tali sono diritti propri delle due giovani, derivanti dallo statusdi figlio e non dalla qualità di erede o chiamato alla eredità.

Inoltre, le ricorrenti avevano presentato l'istanza di accesso deducendo la loro qualità di chiamate alla eredità e in tale qualità potevano compiere atti conservativi a tutela dell'eredità e attività di vigilanza (art 460 c.c.), nonché, come correttamente avevano messo in rilievo nel loro ricorso, avevano interesse ad una piena conoscenza delle conseguenze dell'accettazione dell'eredità, che non si limitano soltanto ai rapporti di credito- debito.

Le motivazioni del rifiuto dei giudici di merito, quindi, sono apparse alla Suprema Corte legate a un’erronea convinzione circa l’insindacabilità dell'operato dell'amministratore di sostegno che, una volta conclusa la procedura sarebbe sottratto a qualsivoglia controllo anche soltanto meramente ispettivo.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che l’istanza delle ricorrenti dovesse essere integralmente accolta ed ha dichiarato il loro diritto ad accedere a tutti gli atti del fascicolo dell’amministrazione di sostegno del padre defunto, attinenti sia alla fase decisoria che alla fase gestoria.


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