

12 Novembre 2025
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, con la
sentenza 21 ottobre 2025, n. 34306 ha affermato il principio secondo cui le somme derivate dall’estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., sicché sono assoggettabili a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, essendo venuta meno la funzione assistenziale - previdenziale sottesa al contratto assicurativo.
La Suprema Corte, infatti, con la pronuncia in oggetto, confermava il sequestro preventivo di oltre € 8.000,00 disposto dal Tribunale di Macerata nei confronti di un uomo sottoposto ad indagini per riciclaggio, per avere, in qualità di rappresentante di una società, compiuto operazioni idonee ad ostacolare l’accertamento di reati tributari.
Nel ricorso, l’indagato denunciava la violazione di legge, in relazione agli artt. 1923 c.c. e 321 c.p.p., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto pignorabile la somma derivante dalla liquidazione di una polizza vita: il ricorrente non riteneva applicabili alla fattispecie di cui all’art. 648-bis c.p. (riciclaggio), i principi richiamati dal Tribunale riferibili a reati in materia tributaria, diversi da quello a lui contestato.
Sul punto la Corte, pur rilevando l’infondatezza del ricorso, riteneva doveroso precisare le ragioni di diritto che giustificavano la legittimità del sequestro preventivo della somma accreditata sul conto corrente dell’indagato e risultante dal riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita.
La Corte affermava, infatti, che il Tribunale avrebbe dovuto verificare l’assoggettabilità a sequestro della somma in ragione della sua impignorabilità ai sensi dell’art. 545 c.p.c., posto che le Sezioni Unite con sentenza n. 26252/2022 avevano affermato che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto lavorativo, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione o di indennità ad essa equiparate, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.
La Corte precisava in primo luogo che il tema devoluto al Tribunale non era connesso alla natura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione alla specifica tipologia di reato, ma afferiva alla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo la somma in relazione alla sua natura, poiché derivante dal rimborso di una polizza-vita.
Ricordava pertanto che il legislatore, per quanto riguarda la pignorabilità o meno dei crediti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, ha stabilito un particolare regime alla possibilità per il creditore di aggredire tali somme, prescrivendo l’art. 1923 c.c. comma 1° che “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
La finalità di tale regime trova il proprio fondamento nella funzione essenzialmente previdenziale e assistenziale di questo particolare strumento, con la quale si persegue il fine di accumulare un capitale o precostituire una rendita, così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una somma, ovviando così al rischio dell’evento morte o alla sopravvenienza ad una certa data gravante su tali soggetti.
In tale ottica la Corte specificava che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età.
Da qui la necessità di superare l’orientamento giurisprudenziale che applica il sequestro preventivo alle somme oggetto di una polizza assicurativa sulla vita ritenendo che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 c.c. attenga esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguardi invece la disciplina della responsabilità penale.
Infatti le Sezioni Unite, che si sono espresse con sentenza n.2652/2022, hanno posto l’accento sull’esigenza di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in virtù del quale non rileva la natura penale della misura e degli interessi ad essa sottesi, ma la necessità del bilanciamento dell’interesse penale (affermato in via generale con il ricorso alla misura reale), con la tutela di interessi di natura pubblicistica, riconducibili all’area dei diritti inalienabili della persona e consistenti nel garantire alla stessa i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.
Pertanto la Corte affermava il principio di diritto secondo cui i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro preventivo avente ad oggetto i capitali e le rendite derivanti dalla liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita (ed. tradizionale) ovvero dell’indennizzo conseguente al verificarsi dell’evento, avendo gli stessi natura previdenziale e assistenziale.
La Corte, inoltre, affermava che “a diversa conclusione deve invece pervenirsi per le somme considerate nel caso di specie, che non costituiscono oggetto della liquidazione della polizza-vita stipulata dal ricorrente al verificarsi dell’evento, ma conseguono al recesso dell’assicurato che, sulla base di una clausola contrattuale esercitabile ad nutum, ha recuperato al suo patrimonio somme che (pur avendo assolto alla funzione di risparmio), non realizzano, al momento ed in forza del riscatto, anche la funzione assistenziale e previdenziale propria del contratto di assicurazione sulla vita”.
In sostanza, il recesso dal contratto assicurativo con il riscatto della polizza aveva dato luogo ad un “disinvestimento secco” dal quale era derivato un reddito che non assolveva alla finalità previdenziale del contratto assicurativo, non essendoci quindi ragione per assicurare alle somme così conseguite il “privilegio” della impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c..
La Corte pertanto rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.