IL CASO. Una cittadina aveva convenuto in giudizio la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua abitazione, resa instabile a causa delle opere realizzate in mare dai titolari di alcuni stabilimenti balneari che, in ragione dell'immersione in mare di una barriera di sacchi di juta riempiti di sabbia, avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso e provocato l’erosione della costa marina.
La Corte d’appello di Lecce, in sede di gravame, aveva condannato in solido gli enti convenuti ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto titolari del "potere di fatto" sul tratto di mare territoriale oggetto di concessione in favore degli stabilimenti balneari.
La Regione Puglia aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE. La Terza Sezione della Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 28278, pubblicata il 24.10.2025, pur rigettando il ricorso principale e quello incidentale proposto dalla cittadina, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, nel vagliare l’inquadramento della responsabilità dei due Enti, ha richiamato il precedente della Cassazione secondo il quale “la disciplina dettata dalla legge per i beni demaniali si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale, quantunque quest’ultimo non rientri fra tali beni, ma costituisca, al contrario, una res communis omnium; estensione imposta dal rilievo per cui, “anche rispetto ad un tratto di mare territoriale è configurabile un diritto soggettivo di uso speciale, il quale ricorre allorché, pur non restando precluso l’uso comune del bene demaniale a tutti i componenti della collettività uti cives, un determinato soggetto risulti abilitato a trarre dal detto bene uti singulus utilità maggiori ed eventualmente in tutto o in parte diverse”.
Pertanto, configurandosi un possesso dello specchio marino antistante ad uno stabilimento balneare in capo al relativo concessionario, non può sostenersi che la Regione e il Comune conservino il “potere di fatto”, e con esso la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. di quegli specchi d’acqua dei quali sia stata attribuita al titolare di uno stabilimento balneare la possibilità di trarne “maggiore utilità”.
Ne consegue che, secondo gli Ermellini, la responsabilità di Regione e Comune va affermata ai sensi dell’art. 2043 c.c. per omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari degli stabilimenti balneari, in particolare in relazione al mancato rispetto delle condizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori ad essi rilasciati.
Infine, la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, è comunque configurabile un (ipotetico) concorso causale nella produzione dell’evento dannoso tra i suddetti concessionari a titolo di responsabilità di cui all’art. 2051, e gli Enti territoriali per quella di cui all’art. 2043 c.c..
Tuttavia, nel caso di specie, la concorrente responsabilità non era stata fatta valere dagli Enti territoriali che non avevano chiamato in giudizio i concessionari degli stabilimenti.
Pertanto, la Regione e il Comune sono stati ritenuti responsabili nei termini dianzi descritti.