“L'assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze, né autorizza l'avente diritto a tenere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare, vita natural durante, sul soggetto obbligato. Il beneficiario dell'assegno divorzile deve attivarsi per rendersi economicamente indipendente.”
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con
ordinanza n. 25523, pubblicata il 17.9.2025.
IL CASO. Nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni del divorzio pronunziato, il Tribunale di Ancona aveva revocato l'assegno divorzile a carico dell'ex marito di Euro 48.000,00 annui originariamente concordato e recepito in sede di pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione del Tribunale era stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Ancona, la quale aveva ritenuto che l'offerta di occupazione lavorativa e di una polizza assicurativa alla ex moglie, tramite una società collegata da altra società facente capo all'ex marito nel corso del giudizio, fosse irrilevante.
Avverso tale ultimo provvedimento, l'ex marito aveva proposto ricorso per cassazione che era stato accolto, in quanto la Cassazione aveva ritenuto che l'offerta di lavoro formulata all'ex moglie sarebbe dovuta essere vagliata dalla Corte d’appello.
Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello di Ancona, sul rilievo della congruità dell'offerta di lavoro corredata da una polizza assicurativa a fini pensionistici, aveva revocato l'assegno divorzile, e respinto altresì la domanda di restituzione delle somme pagate dall'ex marito nelle more del giudizio.
L’ex moglie aveva, dunque, proposto ricorso per cassazione.
L’ex marito, dal canto suo, aveva proposto ricorso incidentale perché la Corte d’appello aveva negato la ripetibilità delle somme degli assegni corrisposti a seguito di estinzione del relativo diritto.
LA DECISIONE. La Suprema Corte ha ritenuto infondati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Con il riguardo alle doglienze dell’ex moglie, la Cassazione ha sottolineato che l'assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze, né autorizza l'avente diritto a tenere un atteggiamento passivo, confidando sulla possibilità di gravare vita natural durante sul soggetto obbligato.
Infatti, il principio di autoresponsabilità, che va coniugato con quello della solidarietà post-coniugale, comporta che il beneficiario di un assegno di divorzio debba attivarsi per potersi rendere economicamente indipendente.
Pertanto, l'ex moglie avrebbe dovuto accettare la proposta di lavoro che le era pervenuta, e che era stata valutata dalla Corte d’appello addirittura “rara” poiché l’ex marito aveva esercitato la sua influenza per garantire all’ex moglie condizioni di lavoro che presumibilmente non avrebbe trovata sul mercato libero, per di più assistite da una polizza assicurativa a fini pensionistici che consentiva una certa stabilità economica.
Quanto alla doglianza dell’ex marito, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente negato la corresponsione di quanto pagato sino al momento della pubblicazione del decreto, trattandosi di revoca dell’assegno divorzile con effetto ex nunc, e cioè dal momento della decisione.
In conclusione, entrambi i ricorsi degli ex coniugi sono stati rigettati.