Frodi assicurative: utilizzabile nel processo penale la documentazione acquisita da un investigatore privato presso Autorità straniere e la deposizione resa al riguardo

Frodi assicurative: utilizzabile nel processo penale la documentazione acquisita da un investigatore privato presso Autorità straniere e la deposizione resa al riguardo
17 Marzo 2020: Frodi assicurative: utilizzabile nel processo penale la documentazione acquisita da un investigatore privato presso Autorità straniere e la deposizione resa al riguardo 17 Marzo 2020

La Cassazione penale, con la sentenza n. 4152/2020, ha affrontato il tema dell’utilizzabilità nel processo penale delle prove raccolte da un investigatore privato.

Al ricorrente erano stati ascritti i reati di cui all’art. 642 c.p. (frode assicurativa) e 647 c.p. (simulazione di reato) per aver “denunciato falsamente…  il furto di un trattore” che, in realtà, aveva venduto ad un acquirente straniero “al fine di conseguire il relativo indennizzo” dal proprio assicuratore.

Condannato in primo e secondo grado, l’imputato era ricorso per cassazione per vari motivi, il primo dei quali era diretto a lamentare che “a seguito della denuncia di furto del predetto veicolo”, l’assicuratore avesse “incaricato una agenzia di investigazioni private… di effettuare gli accertamenti del caso”, sicché il titolare ditale agenzia era stato, poi, “sentito come testimone nel processo di primo grado”, riferendo di aver “accertato, attraverso il reperimento di documentazione, poi prodotta in giudizio dalla parte civile, proveniente da società ed autorità doganali estere e redatta nelle lingue inglese e russa, che in realtà il veicolo era stato venduto ad una società russa ed imbarcato su di una nave prima che ne fosse materialmente denunciato il furto” da parte dell’imputato.

Perciò il ricorrente censurava la sentenza impugnata perché aveva ritenuto “utilizzabile la predetta documentazione e le dichiarazioni del teste” anzidetto, che l’aveva “richiamata nella propria deposizione”, in quanto “detta documentazione avrebbe dovuto essere acquisita mediante rogatoria internazionale, trattandosi di documentazione amministrativa rilasciata da autorità doganali straniere”, ciò che avrebbe imposto, secondo i suoi difensori, “la declaratoria di inutilizzabilità delle predette prove sulle quali si fonda l'impalcatura accusatoria”.

La Cassazione ha respinto il ricorso, anche per questo aspetto, richiamando alcuni propri precedenti in materia.

Anzitutto quelli per cui debbono reputarsi utilizzabili gli atti acquisiti autonomamente da una parte presso Autorità straniere, non essendo tale attività difensiva sottoposta alle norme che disciplinano le rogatorie internazionali:

La sanzione d'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, al fine di valutarne l'utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 24653 del 27/05/2009, D., Rv. 244087) e, più in generale, che “é' legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali” (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Saliou, Rv. 261822)”.

Secondariamente quelli sulla liceità delle attività investigative “private”, quand’anche non integri l’”attività investigativa preventiva” di cui all’art. 391 nonies c.p.p.:

A ciò si aggiunge l'osservazione che «In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa» (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286)”.

Con la logica conseguenza per cui “ben potevano essere acquisiti in dibattimento ed utilizzati ai fine della decisione gli atti prodotti dalla parte civile frutto di indagini difensive finalizzate all'accertamento dei reati di cui alle imputazioni, così come ben poteva l'investigatore privato… deporre sull'esito degli accertamenti effettuati e sul contenuto della propria relazione oltre che, ovviamente, sul contenuto degli atti acquisiti”.

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