24 Novembre 2020
Accade spesso che, nel corso di un processo penale, il difensore di fiducia rinunci al mandato e conseguentemente si proceda con la nomina del difensore d’ufficio.
In tal caso, a chi devono essere notificati gli atti?
La Suprema Corte, Sez. V Penale, con
sentenza n. 29876/20, ricorda che, secondo il diritto vivente, l’avviso al difensore è dovuto a chi ha tale qualità nel momento in cui l’atto è disposto dall’ufficio giudiziario e non anche a chi lo acquista successivamente. Ne consegue che, le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d’ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l’inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato.
Cosa accade, invece, se il difensore di fiducia elegge domicilio presso lo studio di altro avvocato, ma la notifica dell’atto viene effettuata all’indirizzo PEC del difensore e non all’indirizzo del domicilio eletto?
La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con
ordinanza n. 30259/20 ha rammentato che alcuna norma del codice di rito abilita il difensore all’elezione del domicilio, prevista dall’art. 161 c.p.p. per la sola persona sottoposta ad indagini e l’imputato.
La Corte è poi nuovamente intervenuta sulla validità delle notifiche al difensore effettuate a mezzo PEC, ribadendo che il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 7 ha disciplinato il sistema di notificazione telematica ed ha previsto l’obbligo per gli avvocati, quali professionisti iscritti all’Albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata, la quale è a tutti gli effetti equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’avvenuta notifica dell’atto a mezzo PEC è pertanto adeguata e sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario ed ha raggiunto il suo scopo.