Nota a sentenza di Giampaolo Miotto in Responsabilità civile e previdenza 2017, 162 e segg.
La sentenza n. 18773/2016 della Cassazione civile ha deciso una questione riguardante i presupposti di risarcibilità del danno biologico da inabilità temporanea “di lieve entità” alla luce dei criteri prescritti dal comma 3 quater dell’art. 32 del d.l. n. 1/12 (convertito con l. n. 27/201), affermando incidentalmente che detti criteri non presenterebbero “differenze sostanziali” rispetto a quelli dettati invece dal comma 3 ter per il danno biologico da invalidità permanente e sarebbero comunque quelli “tipici della medicina legale”.
Trattandosi di obiter dicta, sprovvisti di valenza nomofilattica, per di più privi di qualsiasi supporto argomentativo, a questi postulati non può attribuirsi valore di precedente.
Tanto più che essi contrastano con la lettera delle anzidette disposizioni di legge e con gli esiti di una loro corretta interpretazione logica.
Questa, sotto molteplici punti di vista, porta a ritenere indispensabile l’”accertamento strumentale” delle lesioni (oltre a quello clinico ed a quello obiettivo) per la risarcibilità del danno da invalidità permanente “di lieve entità”.
In tal senso, peraltro, si era recentemente espressa la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 242/2015, confermando un orientamento già espresso nella sentenza n. 235/2014.
Il lavoro in questione illustra la ragioni per le quali questa soluzione interpretativa appare l’unica possibile, ove si applichino tutti i criteri esegetici che si possono utilmente impiegare a questo fine.