E’ onere del danneggiato provare il danno ed altresì il fatto che questo ecceda la “soglia di tollerabilità” imposta dal “dovere di convivenza”

E’ onere del danneggiato provare il danno ed altresì il fatto che questo ecceda la “soglia di tollerabilità” imposta dal “dovere di convivenza”
01 Luglio 2019: E’ onere del danneggiato provare il danno ed altresì il fatto che questo ecceda la “soglia di tollerabilità” imposta dal “dovere di convivenza” 01 Luglio 2019

La Cassazione civile, con la sentenza n. 3720/2019, si è occupata del danno di un pendolare, utente del servizio ferroviario, che aveva convenuto a giudizio Trenitalia, chiedendone la condanna al risarcimento “di tutti i danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali” che affermava d’aver subito a causa “della sistematicità dei ritardi, delle precarie condizioni igieniche dei vagoni, della difficoltà di trovare posto a sedere… per i propri spostamenti quotidiani (essendo residente a Piacenza ma avendo studio professionale a Milano)”.

Conseguentemente egli era stato “era costretto ad affrontare il viaggio in piedi e in condizioni di scarsa sicurezza, la qualità della sua vita era particolarmente peggiorata, per la significativa perdita di tempo e la necessità di dover organizzare la propria giornata tenendo conto dell'eventualità di ritardi, per la stanchezza cronica, ansia e stress, per il tempo sottratto alla famiglia ed al riposo; che quindi, tale situazione aveva prodotto una modificazione esistenziale negativa rispetto ad aspettative e valori della persona costituzionalmente protetti”.

La sua domanda era stata accolta dal Giudice di pace, che aveva condannato Trenitalia a risarcirlo con la somma di € 1.000,00, ma tale decisione era stata riformata in appello, secondo il quale l’attore “non aveva dimostrato, e neppure allegato, il presupposto della gravità dell'offesa, necessario al fine di ritenere risarcibile il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente qualificato”, avendo egli “esposto i disservizi e lo stato dei treni solo su un piano generale e astratto”. 

Carenza questa che non sarebbe stato possibile superare “nemmeno attraverso i capitoli di prova testimoniale articolati”, in quanto diretti a provare i “disservizi del sistema ferroviario, che integra l'inadempimento del vettore”, ma non la gravità dell’offesa da questi recata ai diritti inviolabili dell’attore stesso, e dunque la sussistenza di un danno risarcibile.

L’interessato aveva impugnato questa decisione, rivolgendole delle censure che la Cassazione ha, tuttavia, disatteso, osservando, fra l’altro, che “contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la decisione del Tribunale ha fatto buon governo dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ormai da un decennio (sent. n. 26972/2008)”.

Quest’ultima pronuncia, com’è noto, ha statuito “che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona”, precisando, tuttavia, che “sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale".

Ciò in quanto “ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, "un grado minimo di tolleranza"”. 

Con riguardo al caso controverso, la Corte ha perciò osservato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che il ricorrente non avesse “dimostrato che il pregiudizio esistenziale avesse superato "quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limita imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale"”.

Ragion per cui non aveva adempiuto l’onere di provare la sussistenza di un danno risarcibile.

Né a superare questa aporia sarebbero valse le “richieste istruttorie articolate” dal preteso danneggiato, che erano dirette a provare “l'esistenza dei disservizi ma non certo le conseguenze degli stessi sulla persona dell'attore e sulle sue relazioni sociali”, e cioè il danno per il quale egli chiedeva d’esser risarcito.

Ciò che determinava inevitabilmente l’infondatezza della sua domanda, perché “nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia del pregiudizio incidente nella sfera patrimoniale e non patrimoniale del contraente danneggiato, sia la sua entità”.

Altre notizie