Il deposito telematico di più buste deve effettuarsi entro il giorno della scadenza

Il deposito telematico di più buste deve effettuarsi entro il giorno della scadenza
01 Febbraio 2019: Il deposito telematico di più buste deve effettuarsi entro il giorno della scadenza 01 Febbraio 2019

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un creditore fallimentare, a fronte della mancata ammissione al passivo di un proprio ingente credito, aveva proposto, avanti al Tribunale competente di Palermo, opposizione allo stato passivo ex art. 99 l. fall.., mediante ricorso depositato telematicamente in cancelleria, unitamente alla copiosa documentazione.

Il Tribunale di Palermo, constatato che l’opponente non aveva depositato contestualmente al ricorso tutta la documentazione probatoria del proprio credito, seppur richiamata in atti, “dichiarava l’intervenuta decadenza rispetto agli atti tardivamente prodotti” e, “in parziale accoglimento del ricorso presentato”, ammetteva il credito vantato dall’opponente nella minor misura di soli € 600,00, oltre interessi.

Contro l’anzidetta decisione, il creditore ‘escluso’ proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4 l.fall, in quanto il “Tribunale non ha considerato che l’opposizione conteneva una specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti in sede di insinuazione allo stato passivo, che erano stati depositati con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza ai sensi dell’art. 51 comma 2 della legge n. 114/2014”.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione ed ha affermato che “con il deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio che l’iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte; i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni, ma non già dell’intera opposizione.” (Cass. Civ., Sez. I, 05.12.2018, n. 31474) e, pertanto, ha rigettato il ricorso.

Dal momento che il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti deve essere contestuale, per la Corte, tale contestualità “deve essere rispettata anche nel caso in cui l’iscrizione a ruolo avvenga mediante il deposito telematico di più buste ove la prima superi la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche, con la conseguenza che, se tutte le buste non possono giuridicamente dirsi pervenute in cancelleria entro il termine di scadenza, quelle eccedenti tale termine devono essere considerate inammissibili”.

Nel caso di specie, l’opponente aveva inviato in cancelleria la prima busta, contenente il ricorso e parte della documentazione (nel limite massimo caricabile), entro il termine di legge, mentre le successive buste erano state inviate successivamente a tale termine e, comunque, a seguito della comunicazione, da parte della cancelleria, dell’avvenuta accettazione della prima busta e numero di ruolo generale del procedimento.

E non avrebbe potuto fare altrimenti, in quanto fino a poco tempo fa, non era possibile effettuare il deposito multiplo e contestuale di più buste che superassero il limite della dimensione massima prevista per i messaggi pec (trenta MG).

Inoltre, in caso di deposito telematico di atto introduttivo, e quindi in assenza di un fascicolo telematico, l’invio delle ulteriori buste era subordinato all’accettazione, da parte della cancelleria, del primo deposito e questo perché per il depositante non era possibile indicare, nell’invio delle buste successive, elemento identificativo (numero di ruolo del procedimento) in grado di collegare il primo deposito con gli ulteriori.

Per la Suprema Corte, tuttavia, nonostante la cancelleria avesse accettato tardivamente la busta, la produzione documentale successiva al termine era comunque da considerarsi inammissibile, in quanto “essendo facoltativo il deposito telematico dell’atto introduttivo, fatta eccezione per alcuni atti, quali ad esempio, il ricorso per decreto ingiuntivo o l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi, in tale situazione sarebbe stato più prudente per l’opponente scegliere il deposito tradizionale in cancelleria”.

La motivazione lascia perplessi, soprattutto considerando il ritardo con il quale la cancelleria aveva accettato il primo deposito.

Fortunatamente però ora la situazione è cambiata, posto che di recente i servizi telematici sono stati aggiornati consentendo all’avvocato di effettuare un deposito multiplo (e contestuale) di più buste anche quando queste superano il limite massimo di trenta MG previsti per i messaggi pec.

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