Il massimale è un limite dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore rilevabile d’ufficio dal Giudice (e non un’eccezione in senso proprio)

Il massimale è un limite dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore rilevabile d’ufficio dal Giudice (e non un’eccezione in senso proprio)
01 Luglio 2019: Il massimale è un limite dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore rilevabile d’ufficio dal Giudice (e non un’eccezione in senso proprio) 01 Luglio 2019

Con la sentenza n. 16148/2019 la Cassazione ha ribadito che quella di massimale non è un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa e rappresenta, quindi, un limite dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore rilevabile d’ufficio.

Era, infatti, accaduto che, nel caso specifico, l’assicuratore avesse opposto al danneggiato di un sinistro r.c. auto il massimale “di legge” solo con la comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello e che, tuttavia, la Corte territoriale non ne avesse tenuto conto, condannandolo ad un risarcimento “ad un importo totale pari quasi al doppio” di questo.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, osservando che “effettivamente la Corte di merito non ha rilevato d'ufficio il limite del massimale di legge ancorché la società ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza”, come avrebbe dovuto fare.

Ciò in quanto “”in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato” (Cass. 29/03/2006, n. 7247; Cass. 13/12/2012, n. 22893)”.

Per di più, come la Cassazione aveva rilevato in un altro suo precedente, “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A" , richiamata dall'art. 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumono noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. 14/05/2013, n. 11552)”.

Al riguardo va osservato che, in realtà, il massimale, rappresentato uno dei possibili limiti dell’obbligazione indennitaria naturaliter previsti dall’art. 1905 c.c., assume una valenza “conformativa” del correlativo diritto dell’assicurato, per cui anche con riguardo ai contratti di assicurazione della responsabilità civile diversi da quelli attinenti alla “r.c. auto”, e nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, la cd. “eccezione di massimale” opponibile dall’assicuratore rappresenta in realtà una mera difesa.

Con le conseguenze, anche sul piano dell’onere della prova, descritte, ad esempio, da Cass. civ. n. 10811/2011: “Nella controversia tra l'assicurato e l'assicuratore della responsabilità civile, il massimale contrattualmente pattuito rappresenta un elemento costitutivo della pretesa fatta valere dall'assicurato, con la duplice conseguenza, da un lato, che dell'esistenza di esso è onere dell'assicurato dare la prova e, dall'altro, che l'allegazione di incapienza del massimale è una mera difesa e non è, pertanto, soggetta alle preclusioni istruttorie, né al regime di cui all'art. 346 c.p.c.”.

Per un approfondimento in materia, si veda: GIAMPAOLO MIOTTO, Fondamento e natura dell'eccezione di massimale ovvero l'art. 1905 c.c., questo sconosciuto, in Resp. civ. e prev. 2012, 2, 555.

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