La Cassazione conferma: l’ammontare della pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento vanno detratte dal risarcimento dovuto al danneggiato

La Cassazione conferma: l’ammontare della pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento vanno detratte dal risarcimento dovuto al danneggiato
01 Luglio 2019: La Cassazione conferma: l’ammontare della pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento vanno detratte dal risarcimento dovuto al danneggiato 01 Luglio 2019

Con la sentenza n. 16580/2019 la Cassazione Civile è tornata sul tema della detraibilità dal risarcimento dovuto al danneggiato delle indennità a questi corrisposte dagli assicuratori sociali, per confermare che, fra queste, pure la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento erogate dall’INPS vanno detratte dal risarcimento a questi dovuto.

In proposito la Corte ha richiamato il fondamentale precedente costituito dalla pronuncia n. 12566/2018 delle Sezioni Unite.

Essa ricorda come quest’ultima abbia affermato che “dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato allo stesso titolo corrisposto da parte di ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso” (nel caso deciso dalle SS.UU., in concreto, si trattava della rendita attribuita dall’INAIL per l’invalidità permanente derivata da un infortunio sul lavoro).

Le somme corrisposte al danneggiato all’assicuratore sociale, infatti, soddisfano, “neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato”.

Perciò “vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto”, rappresentando una “mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile” del danno.

Invero, “non è al danneggiato consentito reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto”.

Egli “perde quindi la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione”.

In proposito, come già avevano osservato le SS.UU., la sentenza suddetta ricorda che “l'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c…. la surrogazione comportando - per effetto del pagamento dell'indennità - una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno” e tale surrogazione “impedisce che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito”.

Solo “l'assicuratore sociale può in via di surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del danneggiante, pretendere il rimborso del[l’]… ammontare” delle indennità erogate al danneggiato.

Di tali principi giuridici la sentenza della Corte territoriale, nel caso specifico, aveva fatto corretta applicazione, laddove, accertata la “corresponsione della pensione mensile per i suindicati titoli da parte dell'Inps”, aveva affermato che il suo ammontare doveva detrarsi dal risarcimento dovuto al danneggiato, precisando che, nel caso specifico, non si trattava già di un caso di compensatio lucri cum damno, “bensì dell'assenza di un danno da risarcire”, ciò che si verifica ogniqualvolta “le conseguenze sfavorevoli dell'illecito siano state rimosse in tutto o in parte" dall'intervento dell'ente di previdenza o dall'assicuratore sociale”.

A questo proposito occorre, infatti, rammentare che SS.UU. n. 12566/2018 aveva precisato che “la compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni”.
Nei casi in cui, invece, come in quello in esame, tale coincidenza non sussista, “vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa”.

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