Per la liquidazione delle spese per l’azione civile nel processo penale è indispensabile la domanda della parte interessata

Per la liquidazione delle spese per l’azione civile nel processo penale è indispensabile la domanda della parte interessata
01 Febbraio 2019: Per la liquidazione delle spese per l’azione civile nel processo penale è indispensabile la domanda della parte interessata 01 Febbraio 2019

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di spese relative all’azione civile, poiché l’art. 153 disp. att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione ed allegazione di adeguata documentazione probatoria” (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 19.01.2019, n. 2311)

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Gip di Monopoli aveva giudicato gli imputati responsabili dei reati di lesioni personali colpose, commesse l’uno in danno dell’altra.

Il Tribunale di Bari, in qualità di Giudice d’appello, riformava la decisione del Gip e dichiarava estinto il reato ascritto a ciascun imputato, confermando però le statuizioni civili.

Uno degli imputati proponeva ricorso per cassazione, adducendo che il giudice d’appello “ha liquidato d’ufficio le spese processuali sopportate” dall’altro imputato, “ancorchè lo stesso non sia comparso in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all’art. 153 disp. att. c.p.c.”.

Nel caso di specie, infatti, all’udienza dinanzi al giudice d’appello, il difensore di uno degli imputati aveva concluso chiedendo solamente l’assoluzione del proprio assistito, ma non aveva proposto domanda di condanna alla rifusione delle spese sostenute in grado d’appello.

La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente le spese di lite.

Infatti, se è pur vero che non è indispensabile per la parte civile presentare la nota spese prevista dall’art. 153 disp. att. c.p.c. è altrettanto indiscutibile che la parte, per vedersi riconosciuta la liquidazione delle spese legali, deve domandare espressamente la condanna alla rifusione delle spese di lite, cosa che nel caso di specie non era avvenuto.

Altre notizie