Quando la colpa è (tutta o) in parte del pedone che attraversa la strada

Quando la colpa è (tutta o) in parte del pedone che attraversa la strada
02 Aprile 2019: Quando la colpa è (tutta o) in parte del pedone che attraversa la strada 02 Aprile 2019

Con la recentissima ordinanza n. 2241/2019 la Corte di cassazione ha affrontato, una volta di più, il tema della responsabilità del pedone che impegni la carreggiata stradale fuori dalle strisce pedonale e venga investito da un autoveicolo. Nel caso specifico la Corte d'appello di Perugia aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, attribuendo la concorsuale responsabilità di un ‘incidente, nella misura del 60%, ad un pedone che aveva attraversato la carreggiata fuori dalle strisce, pur esistenti a 100 metri di distanza, venendo investito da un automobilista. La Cassazione ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di secondo grado, dopo aver osservato che “il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)”. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse fatto “piena e corretta applicazione” di tali criteri di giudizio, poiché aveva assunto quale presupposto della propria decisione il rilievo per cui  «il comportamento assunto nell'occorso [dal pedone] è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli», osservando, in conseguenza, e «il Giudice di prime cure, quindi non [aveva] fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo». La decisione si inscrive nel solco del tradizionale orientamento della Cassazione in tema di responsabilità del pedone che, seppur con qualche oscillazione in rapporto alle diverse fattispecie concrete, non ha escluso che questo possa rivestire anche carattere assorbente, al punto da escludere totalmente la responsabilità dell’investitore. In un recente precedente Cass. civ. n. 4551/2017) la Suprema Corte ha, ad esempio, affermato che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.    

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