Responsabilità da cose in custodia: se l’avventore è disattento, il gradino non è malandrino

Responsabilità da cose in custodia: se l’avventore è disattento, il gradino non è malandrino
18 Gennaio 2019: Responsabilità da cose in custodia: se l’avventore è disattento, il gradino non è malandrino 18 Gennaio 2019

Le cause del nostro studio

La sentenza n. 1843/2018 del Tribunale di Treviso ha deciso l’ennesima controversia relativa alla caduta dell’avventore di un esercizio pubblico avvenuta in corrispondenza di uno scalino trovantesi all’interno del locale che l’attrice lamentava essere “non presegnalato, non illuminato, non visibile (essendo rivestito di granito come il resto del pavimento), non dotato di rivestimento antiscivolo né munito di corrimano o altro sostegno cui aggrapparsi in caso di caduta”, proponendo una domanda di risarcimento fondata sul disposto dell’art. 2051 c.c. e, in via subordinata, su quello dell’art. 2043 c.c.

Le premesse in diritto della sentenza fanno riferimento all’insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “è onere del danneggiato dimostrare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: nel caso in cui la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, è altresì onere del danneggiato dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526/2017; sent. n. 2660/2013)”.

Come osserva il Giudice trevigiano, tale giurisprudenza pone in risalto “due aspetti di fondamentale importanza”, e cioè “da un lato, il concetto di prevedibilità dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa”.

La “previdibilità”, poi, va intesa “come concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)”.

Dati questi presupposti, la sentenza ha ricostruito il fatto, sulla base della prova testimoniale esperita e delle risultanze documentali, tra cui alcune fotografie dei luoghi, una delle quali è stata addirittura incorporata nella motivazione, osservando che, diversamente da quanto allegato dall’attrice, il gradino era ben visibile , in quanto “sui tavolini [dell’esercizio pubblico] erano presenti degli abat-jour” e “inoltre, il gradino presentava una fascia luminosa, che “quel giorno era accesa” (teste X), e che lo rendeva pienamente visibile e percepibile”.

Ma “soprattutto la sua presenza era stata già constatata dall’attrice, la quale lo aveva percorso per accedere al tavolino posto oltre e presso il quale ella si era intrattenuta”, prima di recedere da quest’ultimo, incespicando solo allora nel gradino.

Inoltre, “l’attrice non [aveva] dimostrato il fatto che il pavimento, nel punto della caduta, fosse bagnato”.

Perciò, inevitabilmente, il Tribunale concludeva che “alla luce di tali risultanze, deve escludersi che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res” e, dunque, la responsabilità dell’esercente del locale ex art. 2051 c.c. (e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.).

Con l’ulteriore precisazione per cui “non è ravvisabile alcun profilo di colpa in capo alla convenuta ed in dipendenza dell’assenza di dispositivi anti-caduta (corrimano e rivestimento antiscivolo): trattasi di presidi di sicurezza la cui adozione non era imposta dalla situazione dei luoghi né dalle caratteristiche del gradino”.

La domanda dell’attrice veniva pertanto respinta.

Altre notizie