Ai fini dell’usucapione, la tolleranza tra parenti è… “a lunga scadenza”

Ai fini dell’usucapione, la tolleranza tra parenti è… “a lunga scadenza”
30 Ottobre 2015: Ai fini dell’usucapione, la tolleranza tra parenti è… “a lunga scadenza” 30 Ottobre 2015

Con la recente sentenza n. 16371/2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che la tolleranza che esclude l’acquisto del possesso ad usucapionem assume caratteri differenti a seconda che vengano in rilievo legami di stretta parentela o rapporti di semplice vicinato e/o amicizia. In quest’ultimo caso la tolleranza è caratterizzata da due elementi: - uno di carattere temporale, costituito dalla breve durata; - l’altro di carattere contenutistico, consistente nell’ingerenza limitata nel diritto assentito. Laddove manchi uno dei due parametri, di regola si può presumere che non possa trattarsi di “tolleranza” tra vicini o amici o conoscenti e che vi sia stato l’acquisto del possesso necessario ai fini dell’usucapione. Tuttavia, nel caso in cui entrino in gioco vincoli di stretta parentela, ben può accadere che la tolleranza si protragga per un arco di tempo ben più ampio della norma e che l’incidenza del godimento assentito sia maggiore. Ne consegue che colui che intende ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione è di fatto soggetto ad un onere probatorio più rigoroso per superare la presunzione di tolleranza laddove egli sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con il suo contraddittore:“In tema di acquisto del possesso ad “usucapionem”, al fine di valutare se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l’altrui tolleranza, e sia quindi idonea all’acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell’esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (cfr. Cass. civ. sez. II, Sent., 04-08-2015, n. 16371).

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