Anche il padre non coniugato risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Anche il padre non coniugato risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
19 Luglio 2021: Anche il padre non coniugato risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare 19 Luglio 2021

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 20721/21, confermando un orientamento tra l’altro consolidato.

Ricorreva per cassazione il Procuratore generale della Repubblica avverso una sentenza di condanna che dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi della L. 8 febbraio 2006 n. 54, art. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, per aver omesso, con condotta perdurante, di corrispondere l’assegno mensile per il mantenimento dei figli, nonché  di corrispondere nella misura del 50% le spese di natura straordinaria.

Con un unico motivo di gravame, accolto dalla Suprema Corte, la Procura Generale lamentava l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 570 bis c.p. per avere il Tribunale, nel riqualificare il fatto contestato, erroneamente ritenuto che la fattispecie incriminatrice prevista da tale nuovo articolo non fosse applicabile all’imputato, in quanto non coniugato con la madre dei figli.

Pur essendovi stata una successione di leggi nel tempo, deve ritenersi sussistere una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 3 della legge n. 54/2006 e quella prevista dall’art. 570 bis c.p., pertanto la circostanza che il nuovo articolo di cui all’art. 570 bis c.p.  indichi come soggetto attivo del reato il “coniuge” non vuol dire che debba essere escluso, quale autore, il genitore non coniugato.

Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570 bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non coniugati dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018 va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 3 della L. n. 54/2006 e quella prevista, appunto, dall’art. 570 bis c.p..

Altre notizie