Anche il singolo condomino è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del condominio.

Anche il singolo condomino è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del condominio.
19 Gennaio 2016: Anche il singolo condomino è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del condominio. 19 Gennaio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25288 del 16.12.2015, conferma che i singoli condomini sono attivamente legittimati ad impugnare la sentenza sfavorevole emessa nei confronti del condominio come ente collettivo, nel caso in cui l’amministratore non vi provveda per conto della collettività condominiale. L’impugnativa personale del singolo condomino deve essere notificata anche all’amministratore, perdurando la legittimazione del condominio a stare in giudizio nella prosecuzione del processo di cui era parte, e ciò per consentire anche ai condomini che non abbiano assunto un’iniziativa in via personale di appellare la sentenza o ricorrere per cassazione. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, il potere riconosciuto al condomino di impugnare autonomamente la sentenza che ha visto soccombere il condominio non vanifica l’eventuale deliberazione della maggioranza dei condomini che abbia deciso di non impugnare il provvedimento sfavorevole, bensì di prestargli acquiescenza: l’effetto di una simile delibera dell’assemblea condominiale, infatti, non è quello di imporre una linea di condotta uniforme a tutti i (potenziali) portatori di un interesse ad impugnare, ovvero a tutti i condomini, bensì quello diverso di esonerare l’amministratore dal dovere di impugnare la sentenza. Viene, dunque, sostanzialmente ribadito l’orientamento tradizionale, che ravvisa nella legittimazione processuale dell’amministratore di condominio, sancita dall’art. 1131 c.c., una mera deroga alla disciplina applicabile alla generalità dei casi in cui vi sia una pluralità di soggetti legittimati alla lite, e ciò al fine di agevolare la costituzione in contraddittorio del condominio quale ente collettivo, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio nei confronti di ogni singolo condomino, evitando così la moltiplicazione delle posizioni processuali. Il condomino interveniente volontario in una vertenza che veda il condominio parte costituita, dunque, non rappresenta un soggetto terzo portatore di un ulteriore e diverso interesse ad agire, impugnare o comunque prendere parte al processo, ma si pone come parte originaria del contraddittorio che, come tale, può determinarsi anche autonomamente a far valere direttamente le proprie ragioni.

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