Antifrode assicurativa: il danneggiato “seriale” è per ciò stesso indiziato

Antifrode assicurativa: il danneggiato “seriale” è per ciò stesso indiziato
18 Gennaio 2019: Antifrode assicurativa: il danneggiato “seriale” è per ciò stesso indiziato 18 Gennaio 2019

Le cause del nostro studio

La sentenza n. 400/18 del Tribunale di Forlì dimostra quale importanza possano rivestire, anche nel processo penale, i precedenti specifici dei danneggiati “seriali” ai fini del reato di truffa (o di frode assicurativa) inerenti a richieste di risarcimento di pretesi danni cagionati dalla circolazione stradale.

Il fatto da cui traeva origine l’imputazione di truffa elevata a carico di quattro cittadini nigeriani era un incidente stradale del quale i conducenti dei due veicoli coinvolti avevano dato versioni assai diverse.

Secondo quello della vettura sulla quale viaggiavano gli imputati questa sarebbe stata urtata dal veicolo antagonista, mentre il conducente di quest’ultimo asseriva che la sua vettura “era stata leggermente strisciata mentre stava parcheggiando”.

Era certo, però, che la vettura dei sedicenti danneggiati (già ammaccata da numerosi urti, palesemente precedenti) aveva riportato danni veramente minimi, poiché la perizia su di essa effettuata aveva stimato il costo delle riparazioni in soli € 113,00, oltre Iva.

Un agente della p.g. operante presso una diversa Procura della Repubblica aveva inoltre riferito che l’episodio andava inquadrato in un più vasto fenomeno per il quale era stata presentata “una serie di querele di diverse compagnie assicurative” che denunciavano come “alcuni cittadini stranieri - sempre gli stessi - ripetutamente si trovavano coinvolto in incidenti stradali con dinamiche dubbie e molto simili tra loro”.

In particolare, uno degli imputati “nell’arco di qualche anno era stato coinvolto in una trentina di sinistri… unitamente a numerosi altri connazionali”, per cui “era già altrove indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati per truffa alle assicurazioni”.

Il predetto testimone aveva poi riportato che per “tutti i sinistri denunciati…. i fatti avvenivano in circostanze nelle quali si poteva approfittare di particolari situazioni di traffico o di strada: tamponamenti adducendo una frenata brusca del conducente davanti, urto nelle rotatorie, dichiarazioni di strade improvvisamente “tagliate”, con richieste di risarcimenti di danni fisici (anche) per i trasportati, dal momento che le vetture erano sempre composte da più passeggeri”.

Di qui il convincimento del Tribunale, secondo il quale “il fatto in questione” doveva ritenersi “solo una parte di un più ampio sistema di truffe ai danni delle assicurazioni e ciò grazie allo studio delle dinamiche e alle intercettazioni” effettuate.

Nello specifico la dinamica dell’incidente e i danni riportati dal veicolo degli imputati dimostravano “la costruzione di un sinistro al quale ben difficilmente potrebbero essere ricondotti i danni fisici così come denunciati” soprattutto a causa della “comprovata esiguità dei danni ai mezzi, da considerarsi quasi impercettibili”.

Ne è conseguita la condanna di tutti gli imputati, ai quali sono state pure negate le attenuanti generiche.

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