Antifrode r.c. auto: riformata la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda relativa ad un tamponamento provocato ad arte

Antifrode r.c. auto: riformata la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda relativa ad un tamponamento provocato ad arte
26 Giugno 2018: Antifrode r.c. auto: riformata la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda relativa ad un tamponamento provocato ad arte 26 Giugno 2018

Le cause del nostro studio

Un’autovettura si arresta allo stop, in attesa di immettersi in una rotatoria, e poi riparte, per arrestarsi repentinamente dopo pochi metri.

Il conducente di quella che la segue, constatato che nessun altro veicolo sopravviene nella rotatoria, si immette a sua volta, ma, dovendo tener fissa la propria attenzione sulla sua sinistra per controllare di avere strada libera, non si avvide di questo improvviso arresto e la tampona.

Un normale tamponamento?

Forse no.

Sta di fatto che il Giudice di pace, incurante delle difese dell’assicuratore del malcapitato tamponante, accoglie le domande di risarcimento del conducente e dei tre trasportati nel veicolo tamponato per l’immancabile “colpo di frusta” lamentato da costoro.

Il Tribunale di Treviso, però, con sentenza n. 804/2018, riforma la decisione di primo grado e rigetta le domande dei presunti danneggiati.

Decisiva, al riguardo, non risulta solo la deposizione di un testimone, che conferma la singolare dinamica dell’incidente, tale da suggerire che questo sia stato deliberatamente provocato dal conducente del veicolo tamponato, con un comportamento tale da causare “pericolo o intralcio alla circolazione” (vietato dall’art. 140 C.d.s.).

La motivazione della sentenza, infatti, illustra una serie di significativi “precedenti” delle persone trasportate nel medesimo veicolo.

In merito il Tribunale osserva, fra l’altro: “risulta che gli appellati erano stati coinvolti in altro sinistro il 3 novembre 2011, anch’esso in corrispondenza di una rotatoria e anch’esso consistito in un tamponamento da parte di un’auto”.

Anche in quell’occasione, essi trovavano a bordo dell’auto “tamponata”, che era risultata di proprietà di un’altra persona, la quale, alla guida di quella stessa auto, qualche tempo prima, aveva invece investito uno di essi, mentre si trovava in bicicletta.

Sempre lo stesso danneggiato risultava, poi, coinvolto, in un altro incidente ancora, avvenuto a breve distanza di tempo.

Per di più, subito dopo l’incidente oggetto della controversia decisa dal Tribunale, i danneggiati, anziché recarsi al Pronto soccorso del più vicino Ospedale, distante pochi chilometri, si erano rivolti a quello dell’Ospedale di un’altra cittadina, ben più distante, ed avevano omesso di dichiarare ai medici legali che li avevano visitati i propri precedenti anamnestici specifici (altri traumi da “colpo di frusta”).

L’“insieme di tali circostanze” ha indotto il Tribunale a presumere che “la responsabilità nella causazione del sinistro de quo non possa essere ascritta” al conducente del veicolo “tamponante”, ma “ad una condotta dolosa posta in essere dagli appellati”, le cui domande sono state perciò rigettate.

Si noti che la sentenza, fra l’altro, valorizza, quale elemento presuntivo della natura dolosa dell’incidente, l’anomala “sinistrosità” dei pretesi danneggiati, attribuendo così specifico rilievo probatorio al numero ed alle peculiarità dei sinistri r.c. auto in cui costoro erano stati coinvolti.

Questa valutazione appare coerente con le recenti disposizioni legislative in tema di costituzione ed aggiornamento della “Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati” (art. 135 del Codice delle assicurazioni private), finalizzate proprio a rendere conoscibili i precedenti di ogni persona e più facilmente individuabili i danneggiati “seriali”, allo scopo di contrastare le frodi assicurative nel settore r.c. auto.

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