Caduta da una scala priva di alcuni requisiti di sicurezza: escluso il risarcimento per la vittima

Caduta da una scala priva di alcuni requisiti di sicurezza: escluso il risarcimento per la vittima
20 Maggio 2021: Caduta da una scala priva di alcuni requisiti di sicurezza: escluso il risarcimento per la vittima 20 Maggio 2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9872/2021, depositata il 15 aprile 2021, è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia.

IL FATTO. Tizia cadeva rovinosamente dalla scalinata del palazzo comunale. Conveniva in giudizio, quindi, il Comune, affinché ne venisse dichiarata la responsabilità e fosse condannato al risarcimento dei danni subiti. L’attrice lamentava, in particolare, che la scalinata non fosse dotata di tutti i requisiti di sicurezza a causa dell’usura dei suoi gradini, dell’assenza di nastri antisdrucciolo e di un corrimano.

La domanda attorea, accolta in primo grado, veniva però rigettata dalla Corte d’appello che, seppur riconoscendo la mancanza dei predetti requisiti di sicurezza, riteneva la scala in questione “non connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile”.

La Corte d’appello, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva la sussistenza di responsabilità in capo al Comune e negava il risarcimento a Tizia.

Avverso tale sentenza Tizia proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, che la Corte avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ovvero il fatto che la scala “aveva gradini usurati, privi di nastri antisdrucciolo e mancanti, da un lato, del corrimano di appoggio”.

Con il secondo motivo di ricorso lamentava, tra l’altro, la violazione dell’art. 2051 c.c., in quanto la scala era “intrinsecamente ed oggettivamente insidiosa e pericolosa, perché non dotata dei requisiti minimi di sicurezza imposti anche dalla legge per la prevenzione di eventi dannosi …. A nulla rilevando le precise dinamiche dell’evento”.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha confermato che “la scala non era connotata da una situazione di oggettivo pericolo” e respinto l’assunto secondo cui “l’eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per afferma che essa sia stata la causa della caduta”.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che la ricorrente “non ha fornito adeguata prova del nesso tra la cosa nella custodia del Comune e l’evento dannoso” e “non ha dimostrato l’effettiva dinamica dell’incidente”.

La Suprema Corte ha, quindi, confermato che la sentenza della Corte d’appello risultava conforme ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: 

a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) e il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito (..); c) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c. (..)”. 

La Suprema Corte ha, quindi, rigettato il ricorso.

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