Dei difetti dell’opera appaltata risponde anche l’impresa che ristruttura il fabbricato.

Dei difetti dell’opera appaltata risponde anche l’impresa che ristruttura il fabbricato.
25 Novembre 2015: Dei difetti dell’opera appaltata risponde anche l’impresa che ristruttura il fabbricato. 25 Novembre 2015

Non solo chi costruisce un fabbricato, ma anche chi lo ristruttura o vi effettua dei lavori di manutenzione risponde dei difetti dell’opera appaltata ai sensi dell’art. 1669 c.c.: lo ha precisato la Corte di Cassazione in una recente decisione. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un Condominio aveva convenuto a giudizio l’impresa che aveva effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria (rafforzamento solai mediante getto di una caldana di calcestruzzo), lamentando che cinque anni dopo il loro compimento si erano manifestati dei vizi (macchie di umidità sulle pareti esterne) e il risarcimento del danno subito. La convenuta aveva eccepito la decadenza del Condominio dalla garanzia e l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 1699 c.c., in quanto i vizi riscontrati riguardavano un fabbricato a suo tempo costruito da un altro Appaltatore. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 22553 del 04.11.2015 , ha invece affermato che anche per gli autori di interventi di modificazione o riparazione – o meglio, “per gli esecutori delle opere integrative – sussiste la responsabilità decennale ex art. 1669 c.c. allorché le opere realizzate abbiano un incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell’edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell’immobile stesso”. La responsabilità ex art. 1669 c.c. può essere quindi invocata sia con riguardo al compimento di opere realizzate ex novo, che agli interventi di modificazione o riparazione eseguiti su un edificio esistente ( e costruito da una diversa impresa appaltatrice) proprio perché, secondo la Corte, “la lettura della norma giustifica un diverso approdo ermeneutico, e ciò in quanto non a caso il legislatore discrimina tra edificio o altra cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, da un lato, e opera dall’altro. Infatti l’opera cui allude la norma non si identifica necessariamente con l’edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento ripartivo o modificativo eseguito successivamente all’originaria costruzione dell’edificio”. Evidente è il rilievo del principio giuridico così affermato, specialmente con riguardo ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1699 c.c., ben diversi da quelli dettati dall’art. 1667 c.c.

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